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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26780/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, già condannato in appello, ha impugnato la decisione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizi nell'accertamento della responsabilità penale, sostenendo che la condotta sarebbe stata ricondotta erroneamente a un reato invece che a un mero illecito civilistico. Ha inoltre lamentato che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato le prove, chiedendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze probatorie. Con il secondo motivo ha censurato l'omessa applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., ritenendo ingiustificato il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e meramente reiterativo, perché non si confrontava con la motivazione della Corte di appello e mirava soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività estranea al giudizio di legittimità. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato e comunque generico, poiché la Corte territoriale aveva già valorizzato la gravità del fatto, la condotta dell'imputato e i suoi precedenti penali nel negare le attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico; sono inammissibili le doglianze generiche o prive di puntuale correlazione con la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito e la loro esclusione è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, illogica o arbitraria.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice, che deve attenersi ai criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena va compiuta considerando i criteri legali relativi alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamo alla necessità di specificità dei motivi di impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che si limitino a contestare in modo generico la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando la censura è indeterminata, ma anche quando non è correlata alle ragioni poste a fondamento della decisione di merito.
  • La richiesta di una diversa lettura del compendio probatorio non è consentita in sede di legittimità, salvo deduzione di specifici travisamenti decisivi.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o arbitrio.
  • Il giudice di merito, nel motivare il trattamento sanzionatorio, non deve confutare analiticamente ogni dato considerato, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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