Cassazione Penale, Sentenza n. 38137/2022 del 10/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
De Simone ha proposto opposizione chiedendo la predisposizione di un unico titolo esecutivo che comprendesse le pene inflitte dalle sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Salerno (2/10/2014) e dalla Corte di appello di Napoli (28/4/2020). Sosteneva che, pur essendo la pena della Corte d'appello risultata integralmente espiata alla data del conteggio, tale pena si riferiva a fatto commesso anteriormente alla custodia cautelare computata nella sentenza più recente, e quindi la unificazione avrebbe dovuto essere disposta ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen.; denunciava violazione di legge rispetto agli artt. 663 cod. proc. pen., 73 e 76 cod. pen. e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur ricordando il principio per cui nel provvedimento ex art. 663 cod. proc. pen. vanno indicate anche le pene già espiate se queste possono influire sul criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse fondata nella parte in cui aveva escluso la unificazione avendo già il condannato integralmente espiaito la pena della Corte d'appello. Inoltre il ricorrente non ha indicato in che modo concreto l'unificazione avrebbe avuto effetti favorevoli sul criterio moderatore o sui limiti per l'ammissione ai benefici penitenziari, rendendo il motivo generico e privo dei necessari elementi di specificazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il provvedimento di unificazione delle pene in fase esecutiva; la giurisprudenza richiamata consente di inserire anche pene già espiate nel provvedimento se possono influire sul criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, ma l'istanza deve mostrare l'effetto concreto della unificazione
Fissa il criterio moderatore per il cumulo delle pene concorrenti; l'eventuale inserimento di pene già espiate nel titolo esecutivo è rilevante se può modificare l'applicazione del criterio moderatore o i limiti per l'ammissione ai benefici
Principi generali sulla durata delle pene e loro applicazione nel cumulo; citato dal ricorrente come parte della normativa rilevante per il calcolo delle pene concorrenti
Norma sul cumulo materiale delle pene; richiamata in relazione alla esigenza di valutare l'effetto dell'unificazione sul cumulo finale
Massime di principio
- Per ottenere l'unificazione delle pene in esecuzione (art. 663 c.p.p.) non basta indicare la sussistenza di più sentenze: l'istante deve specificare gli effetti concreti dell'unificazione (es. modifiche al cumulo, al criterio moderatore ex art. 78 o all'accesso a benefici) e dimostrare in che modo tali effetti incidono sulla esecuzione
- Le pene già espiate possono essere ricomprese nel provvedimento di esecuzione se dal loro computo deriva una diversa applicazione del criterio moderatore o una diversa maturazione dei requisiti per benefici; tuttavia occorre evidenziarlo concretamente
- Se una pena risulta integralmente espiata, il giudice dell'esecuzione può ritenere non pertinente la unificazione salvo che il ricorrente non provi l'incidenza di quella pena sul calcolo complessivo o sui benefici
- Le questioni cronologiche (data del fatto rispetto a custodia cautelare e altre esecuzioni) sono rilevanti, ma devono essere chiaramente collegate agli effetti esecutivi richiesti: la mera asserzione che un reato sia stato commesso anteriormente non sostituisce la necessità di dimostrare l'impatto esecutivo
- Ricorsi generici e privi di specificazione sull'effetto pratico delle misure esecutive saranno probabilmente dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni per colpa processuale
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