Cassazione Penale, Sentenza n. 22656/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rideterminazione della pena a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Corte cost. n. 40/2019) che ha inciso sulla pena minima edittale utilizzata per il calcolo degli aumenti di cui all'art. 81 c.p.; Loiero era stato condannato per art. 74 d.P.R. n. 309/1990 a 18 anni e 6 mesi con tre aumenti (capo b) +1 anno, capo c) +1 anno, capo d) +6 mesi) determinati sulla base di parametri edittali poi dichiarati incostituzionali, e chiedeva la riduzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente rivalutato la commisurazione della pena alla luce della nuova cornice edittale più favorevole risultante dalla sentenza costituzionale, valutando però che, considerati i reati satelliti aggravati (concorso di piu' persone e ingente quantità), la pena irrogata risultava già proporzionata e minima, per cui non sussistevano margini di riduzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 1 e comma 6)
La parte del comma 1 che prevedeva la pena minima edittale di otto anni è stata dichiarata incostituzionale; ciò comporta che gli aumenti calcolati in relazione a parametri edittali poi dichiarati incostituzionali devono essere specificamente rivalutati dai giudici del merito alla luce della cornice edittale più favorevole
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Delitto principale per cui il ricorrente è stato condannato; la modifica della cornice edittale di art. 73 non annulla la responsabilità per il reato previsto dall'art. 74, ma incide solo sulla rilevazione degli aumenti collegati ai reati satelliti
art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990
Aggravante relativa all'ingente quantità di sostanza stupefacente, valutata come circostanza aumentativa della pena nel caso concreto
Disciplina il concorso di reati e il calcolo degli aumenti; quando gli aumenti sono stati quantificati sulla base di parametri edittali successivamente dichiarati incostituzionali, l'operazione di ricalcolo/spiegazione spetta ai giudici del merito secondo la nuova cornice edittale
Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019
illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni
Ha ridotto la cornice edittale minima applicabile al reato previsto dall'art. 73, con effetto retroattivo sulla determinazione degli aumenti se questi erano stati calcolati con i parametri poi dichiarati incostituzionali
Cass. Sez. 7, n. 22976 del 24/04/2019 (Rv. 276295)
la rivalutazione dell'aumento di pena deve essere operata dai giudici del merito alla luce della più favorevole cornice edittale
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce l'obbligo per i giudici del merito di ricalcolare o motivare la congruità degli aumenti alla luce della nuova cornice edittale, senza che ciò imponga automaticamente una riduzione della pena
Massime di principio
- La dichiarazione di incostituzionalità di una norma edittale (p.es. pena minima) impone ai giudici del merito di rivalutare gli aumenti di pena calcolati su quella cornice, applicando la più favorevole edizione edittale.
- La rivalutazione da parte del giudice del merito non determina automaticamente una riduzione della pena: il giudice può confermare la pena originaria se, valutate le aggravanti e la proporzione della pena, la quantificazione risulta già congrua.
- In sede di cassazione è sindacabile solo la correttezza della rivalutazione motivata: il ricorrente deve dimostrare un vizio di legge o una manifesta illogicità nella motivazione per ottenere la riforma.
- Se il giudice di merito non effettua la necessaria rivalutazione o non motiva adeguatamente l'esito della rivalutazione alla luce della nuova cornice edittale, il giudice di legittimità può rimettere la questione al merito o annullare la decisione.
- Nelle ipotesi di reati collegati con aggravanti (concorso di persone, ingente quantità, ecc.), anche dopo la correzione della cornice edittale, la presenza di più aggravanti può giustificare il mantenimento di un incremento di pena purché ciò sia adeguatamente motivato.
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