Sentenza del 18/02/2022 n. 5286 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di sentenza che aveva confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP 2005 basato sugli studi di settore. L'Agenzia deduceva che la CTR aveva errato nel ritenere che per configurare la "grave incongruenza" lo scostamento dovesse superare una soglia del 25/30% mentre nello specifico lo scostamento era circa del 20%; che la CTR aveva imposto all'Ufficio oneri ulteriori di prova o una motivazione più ampia confondendo l'onere probatorio; e che la CTR non aveva adeguatamente valutato fatti emergenti dallo studio (giustificazioni generiche del contribuente e altri elementi a favore delle risultanze dello studio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha riaffermato che il requisito delle "gravi incongruenze" previsto dal D.L. n. 331/1993 resta applicabile anche per avvisi notificati dopo il 10/01/2007. Ha precisato che la nozione di "grave incongruenza" non è rigida in termini di soglie fisse, ma va valutata con riferimento al contesto e può essere raffrontata ai parametri indicativi del D.P.R. n. 570/1996 (es. scostamenti superiori al 10% in certi casi). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché lo scostamento del circa 20% era significativo alla luce del citato DPR e perché la sentenza impugnata aveva omesso di esaminare elementi emergenti dall'avviso (la rideterminazione ancorata anche ad altri elementi oltre al mero scostamento e la valutazione delle giustificazioni del contribuente quali generiche). Pertanto la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio - sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, per nuovo esame, con regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies
requisito delle "gravi incongruenze" per gli accertamenti basati sugli studi di settore
La Corte conferma che tale requisito è necessario per legittimare l'accertamento induttivo basato sugli studi di settore; la nozione di "gravi incongruenze" va valutata in relazione al contesto e non ridotta a una soglia quantitativa fissa.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 23, lett. b)
"qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi"
Non ha implicitamente abrogato il requisito delle "gravi incongruenze" previsto dal D.L. n. 331/1993; il richiamo normativo mantiene la necessità di verificare l'esistenza di gravi divergenze per utilizzare il metodo induttivo.
L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 1
Richiamata nel quadro normativo che disciplina l'impiego degli studi di settore e il procedimento di accertamento; la modifica operata dalla L. 296/2006 non elimina il riferimento al D.L. 331/1993.
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570, art. 2, comma 1, lett. a)
"...scostamento... superiore al 10 per cento del valore complessivo delle voci interessate..."
La Corte indica tale soglia (10%) come parametro indicativo che può essere preso in considerazione per valutare la gravità delle contraddizioni tra dati rilevati e contabilità; non si tratta però di una soglia assoluta vincolante in ogni caso.
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570, art. 1, lett. b), comma 2
"...valore complessivo sia superiore al 10 per cento..."
Analogo riferimento al criterio del 10% per valutare la gravità di omissioni o inesatte indicazioni relative ai beni strumentali; utile come parametro comparativo.
Direttiva 2006/112/CE e sentenza Corte di giustizia (C-648/16, Fontana)
"la direttiva... non ostano a una normativa nazionale... che consenta all'Amministrazione di ricorrere a un metodo induttivo a fronte di gravi divergenze... a condizione che il contribuente possa contestare le risultanze"
La Corte di Cassazione richiama la sentenza UE per sottolineare che l'utilizzo degli studi di settore è compatibile con i principi di neutralità e proporzionalità purché sia garantito il diritto di difesa del contribuente e la possibilità di contestare le risultanze induttive.
Massime di principio
- Per avvisi di accertamento basati sugli studi di settore notificati dopo il 10/01/2007 il requisito delle "gravi incongruenze" rimane necessario e va verificato caso per caso.
- Non esiste una soglia percentuale fissa e assoluta per definire la "grave incongruenza": la valutazione è collegata al contesto economico, alla storia dell'impresa, al periodo di riferimento e alle caratteristiche del settore; tuttavia gli scostamenti indicati dal D.P.R. n. 570/1996 (es. 10%) possono essere presi come parametro orientativo.
- La motivazione dell'avviso di accertamento non può limitarsi al mero rilievo dello scostamento percentuale: deve essere autosufficiente e spiegare perché le risultanze dello studio si applicano concretamente al contribuente, illustrando le ragioni per cui sono state disattese le contestazioni emerse nel contraddittorio.
- L'Ufficio ha l'onere di motivare l'applicazione in concreto dello standard prescelto; ciò non impone all'Amministrazione di svolgere indagini probatorie infinite, ma richiede che l'atto espliciti gli elementi a sostegno della rettifica e risponda agli argomenti significativi del contribuente.
- Elementi relativi a diverse annualità non sono automaticamente vincolanti: il giudicato su un'altra annualità vale solo per fatti stabili o tendenzialmente permanenti, non per elementi variabili nel tempo.
- In caso di motivazione insufficiente o di mancato esame di fatti rilevanti emergenti dall'avviso, il provvedimento può essere annullato e la controversia rimessa per nuovo esame.
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