Sentenza del 18/02/2022 n. 288 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Violazioni e sanzioni - Principio di colpevolezza - Omesso pagamento dopo amissione alla procedura di concordato preventivo - Punibilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società era stata sanzionata per omesso versamento delle accise sul gas naturale (rate di acconto di marzo 2017 e conguagli scadenza 31/03/2017). La società ha contestato le sanzioni deducendo che, essendo stata ammessa alla procedura di concordato preventivo (Tribunale di Roma), non poteva effettuare pagamenti di debiti anteriori al concordato per effetto delle norme della legge fallimentare (artt. 161, 167, 168 e 184 R.D. n. 267/1942) e che quindi mancava la colpevolezza richiesta per l'irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997 (art.5 e art.6). L'Agenzia sosteneva invece che gli atti di irrogazione della sanzione non sono atti esecutivi o cautelari e che l'apertura della procedura concorsuale non preclude l'esercizio dei poteri accertativi e sanzionatori.
La decisione
La CTR ha accolto l'appello: ha ritenuto che l'ammissione al concordato preventivo produce gli effetti di cui all'art.168 L.F. (automatic stay) e che, per il principio della par condicio creditorum, sono vietati i pagamenti lesivi nei confronti dei creditori anteriori. Ne consegue che l'omesso versamento era determinato da un impedimento imposto dalla legge (divieto di pagamenti preferenziali) e costituisce causa di non punibilità ai sensi dell'art.6, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 ("Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore"). Pertanto la CTR ha annullato gli avvisi di irrogazione sanzioni e ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 161
Disciplina l'ammissione alla procedura concorsuale; l'iscrizione del ricorso per concordato avvia gli effetti tipici della procedura che limitano l'operatività dell'impresa e l'emersione di pagamenti verso creditori anteriori.
R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 167
Regola gli atti di straordinaria amministrazione in pendenza di concordato, imponendo una gestione oculata del patrimonio finalizzata a garantire la par condicio creditorum; da ciò si desume il divieto implicito di pagamenti che alterino la par condicio.
R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 168
Introduce il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari per crediti anteriori (automatic stay); la giurisprudenza interpreta tale disciplina come implicante anche il divieto di pagamenti spontanei lesivi della par condicio.
R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 184
Stabilisce che il concordato vincola tutti i creditori anteriori, quindi esclude pagamenti di debiti concorsuali al di fuori dei casi e modi previsti dal concordato.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 5
Prevede che per l'irrogazione di sanzioni tributarie occorra un grado minimo di colpevolezza; la sanzione non può essere applicata quando manca la colpevolezza.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 5
Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore
La CTR ha ritenuto che il divieto legale di effettuare pagamenti anteriori al concordato costituisce un evento di forza maggiore che esclude la punibilità per omesso versamento, in quanto rendente oggettivamente impossibile l'adempimento.
Cass. Civ., sentenza n. 578/2007 (giurisprudenza)
Sancisce che dopo l'ammissione al concordato non sono consentiti pagamenti lesivi della par condicio né compensazioni che realizzino trattamenti preferenziali; fonte interpretativa che la CTR ha richiamato per ritenere il divieto di pagamenti.
Codice di procedura civile, artt. 99 e 112 (eccezioni sollevate dall'appellante)
Richiamati dall'appellante per censurare un possibile giudizio oltre i limiti della domanda (ultra petita); la decisione della CTR si è comunque fondata sul merito della compatibilità tra sanzioni tributarie e effetti della procedura di concordato.
Massime di principio
- L'ammissione alla procedura di concordato preventivo produce un "automatic stay" che impedisce azioni esecutive e, in prospettiva logica e giurisprudenziale, anche pagamenti spontanei che possano favorire creditori anteriori e violare la par condicio creditorum.
- Per irrogare sanzioni tributarie è necessaria la prova di un grado minimo di colpevolezza (art.5 D.Lgs. 472/1997); l'assenza di volontà o l'impossibilità oggettiva di pagare per effetto di norme imperative può escludere la responsabilità sanzionatoria (art.6, comma 5).
- Se il mancato pagamento è determinato da un divieto normativo derivante dalla procedura concorsuale, l'interruzione dell'adempimento può essere qualificata come forza maggiore e quindi non punibile.
- La competenza dell'Amministrazione finanziaria ad accertare e sanzionare non viene automaticamente esclusa dall'apertura della procedura concorsuale, ma l'esercizio di tali poteri incontra il limite della colpevolezza: non ogni omissione ingiustificata è punibile se resa oggettivamente impossibile dalla legge concorsuale.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare la data di ammissione alla procedura concorsuale rispetto alle scadenze tributarie e provare che il pagamento sarebbe stato illegittimo o lesivo della par condicio; ciò costituisce la linea difensiva principale per ottenere l'esclusione di punibilità.
- Attenzione ai casi in cui il contribuente disponga pagamenti volontari non vietati dalla procedura o compia operazioni volte a preferire alcuni creditori: in tali ipotesi la causa di non punibilità potrebbe non trovare applicazione.
- Prima di effettuare pagamenti dopo l'apertura del concordato è consigliabile chiedere l'autorizzazione del tribunale o del commissario giudiziale/curatore, oppure concordare modalità di pagamento previste nel piano concordatario, per evitare contestazioni successive.
- La valutazione è caso-per-caso: comportamenti fraudolenti, distrazione di patrimoni o pagamenti effettuati in violazione della disciplina concorsuale mantengono comunque rischi sanzionatori e responsabilità civili e penali.
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