Sentenza del 18/02/2022 n. 287 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Imu - Esenzione abitazione principale - Coniugi residenti in Comuni diversi - Applicazione dell'esenzione - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione avvisi di accertamento IMU per mancata applicazione dell'esenzione per abitazione principale: il Comune ha negato l'agevolazione perché il coniuge, dal quale la ricorrente non risulta legalmente separata, risultava residente in altro immobile nel Comune di Siena. La ricorrente ha dedotto che, per comprovate ragioni lavorative, i coniugi hanno residenze anagrafiche in Comuni diversi e che la circolare AE e i pareri ministeriali consentono l'applicazione dell'esenzione in tali casi; ha inoltre sollevato (in appello) eccezione di illegittima legittimazione della I CARE Srl ai sensi dell'art.14, c.6, D.Lgs. 175/2016 in relazione al fallimento della precedente società comunale che gestiva il servizio.
La decisione
La CTR ha accolto l'appello della contribuente, annullando gli avvisi di accertamento IMU. I Giudici hanno ritenuto dimostrato che, per motivi di lavoro (e fatti comprovati), i coniugi hanno da anni residenze anagrafiche e dimore abituali in Comuni diversi e che, in tali condizioni, il coniuge non faceva parte di fatto del nucleo familiare della ricorrente; pertanto la abitazione della ricorrente va considerata abitazione principale e soggetta all'esenzione IMU. La corte ha inoltre osservato che negare l'agevolazione in tali ipotesi penalizzerebbe famiglie con esigenze lavorative diverse e lederebbe principi costituzionali. Sono state condannate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
L. n.160/2019, art.1, c.741
"Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare risiedono abitualmente e risiedono anagraficamente..."
La nozione di abitazione principale si lega alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del possessore e dei componenti del nucleo familiare; occorre quindi accertare chi compone il nucleo familiare di fatto.
D.Lgs. n.175/2016, art.14, c.6
"nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni non possono gestire medesimi servizi di quella fallita mediante altre società a partecipazione pubblica"
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'affidamento a I CARE Srl dopo il fallimento della precedente società comunale; rileva sul profilo della legittimazione di chi ha emesso gli avvisi.
Circolare Dipartimento delle Finanze n.3/DF del 18/05/2012
Tenore interpretativo utilizzato per sostenere che, se i coniugi risiedono in Comuni diversi per motivate ragioni, ciascuno può beneficiare delle agevolazioni per la propria abitazione principale.
Risposta a quesiti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20/01/2014
Conferma interpretativa di livello ministeriale secondo cui l'esenzione può applicarsi quando i coniugi hanno fissato la propria abitazione principale in Comuni diversi per giustificati motivi.
Regolamento IMU Comune di Viareggio, art.3, c.2
"Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare...abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati uno nel Comune di Viareggio e l'altro in un comune diverso, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le pertinenze si applicano solo a condizione che la diversa residenza e dimora abituale sia giustificata (ad esempio da esigenze lavorative)."
Il regolamento comunale richiede una giustificazione delle diverse residenze (es. esigenze lavorative); la Corte ha indicato che, quando la giustificazione è comprovata, non può essere negata l'agevolazione.
Ordinanza Corte di Cassazione n.15439/2019
"...occorre distinguere l'ipotesi in cui i coniugi non separati abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, da quella in cui risulti accertato che il trasferimento della dimora abituale di uno dei due coniugi sia avvenuto 'per la frattura del rapporto di convivenza'... la separazione di fatto comporta una disgregazione del nucleo familiare..."
Giurisprudenza di legittimità che richiede l'accertamento della reale composizione del nucleo familiare e riconosce che la separazione di fatto (anche per motivi non assimilabili a separazione giudiziale) può escludere il coniuge dal nucleo rilevante per l'agevolazione.
Costituzione italiana, artt.1, 3, 53
I principi costituzionali di tutela del lavoro, uguaglianza e capacità contributiva sono richiamati per evitare interpretazioni che penalizzino chi, per lavoro, ha residenze diverse all'interno del nucleo familiare.
Massime di principio
- L'esenzione IMU per abitazione principale può essere riconosciuta anche quando coniugi non legalmente separati hanno residenze anagrafiche in Comuni diversi, se è provato che la diversa residenza è stabile e giustificata (es. esigenze lavorative) e dunque il coniuge non è parte del nucleo familiare di fatto.
- Per valutare la spettanza dell'agevolazione occorre accertare la composizione del nucleo familiare di fatto (dimora abituale e residenza anagrafica), non limitandosi alla sola situazione giuridica del matrimonio.
- Le amministrazioni comunali possono richiedere la giustificazione delle diverse residenze (regolamenti comunali), ma non possono negare l'agevolazione quando le esigenze sono effettivamente comprovate e prive di intento elusivo.
- La prova della separazione di fatto o della non coabitazione stabile grava sulla parte che invoca l'esenzione; documentazione su lavoro, iscrizione anagrafica, elementi di vita quotidiana e convivenza sono rilevanti.
- Questioni sulla legittimazione dell'ente o della società incaricata di notificare gli atti (es. effetti di fallimento di società pubbliche e successive affidamenti) costituiscono profili autonomi e vanno valutati tempestivamente; essi possono incidere sulla validità degli atti se sussistono vizi rilevabili d'ufficio sull'esistenza o natura tributaria degli atti.
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