Sentenza del 18/02/2022 n. 232 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Domanda di rimborso IVA per €27.933,00 risultante come credito nel quadro RX (rigo RX4) della dichiarazione relativa al 2009, presentata dopo la cessazione dell'attività. L'Ufficio ha respinto la richiesta sostenendo la decadenza biennale ex art. 21 D.lgs. 546/1992 e la mancata presentazione del modello VR, mentre il contribuente riteneva sufficiente la manifestazione di volontà tramite la dichiarazione annuale.
La decisione
La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente. L'Agenzia ha proposto appello, ma la Commissione ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. È stato affermato che la compilazione del quadro RX4 nella dichiarazione annuale costituisce manifestazione formale del diritto al rimborso e che il termine applicabile è la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.; il modello VR è un adempimento prodromico per l'esigibilità/avvio della procedura di rimborso ma non è condizione costitutiva del diritto. L'Agenzia condannata alle spese (liquidate in €600,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
DPR 633/1972 art. 30 comma 2
Applicato alla fattispecie di eccedenza d'imposta risultante alla cessazione dell'attività: regola il diritto al rimborso e raccorda la situazione alla prescrizione ordinaria decennale anziché alla decadenza biennale.
DPR 633/1972 art. 38 e art. 38-bis
Il modello VR previsto dal DPR costituisce l'adempimento per l'esigibilità del credito e per l'avvio della procedura di rimborso, ma non è il fatto costitutivo del diritto al rimborso quando il credito sia già esposto nella dichiarazione (quadro RX).
D.lgs. 546/1992 art. 21 comma 2
La norma sulla decadenza biennale non è applicabile quando il contribuente abbia già manifestato in dichiarazione la volontà di ottenere il rimborso: in tali casi si applica in via sussidiaria/residuale.
Codice Civile art. 2946
Richiamato per la prescrizione ordinaria decennale che, secondo la giurisprudenza citata e la decisione impugnata, disciplina il decorso del diritto al rimborso quando il credito è indicato nella dichiarazione annuale.
VI Direttiva CEE
Richiamata come principio di neutralità dell'IVA: il diritto al ristoro dell'IVA assolta a monte è basilare nel sistema comunitario; la dichiarazione che evidenzia il credito è idonea a manifestare la volontà di ottenere il rimborso.
Massime di principio
- La indicazione del credito IVA nel quadro RX (es. RX4) della dichiarazione annuale costituisce manifestazione formale del diritto al rimborso e, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, comporta l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) e non della decadenza biennale ex art. 21 D.lgs. 546/1992.
- La presentazione del modello VR è funzionale all'esigibilità e all'avvio della procedura di rimborso ma non è, in linea generale, condizione costitutiva del diritto quando il credito è stato dichiarato; tuttavia va considerata una formalità utile e consigliabile per non creare contestazioni sull'iter procedurale.
- In caso di cessazione dell'attività l'eccedenza IVA non può essere compensata negli anni successivi, perciò la dichiarazione divenuta definitiva assume rilievo particolarmente forte ai fini del diritto al rimborso (applicazione art. 30 DPR 633/72).
- Se l'Agenzia eccepisce la decadenza biennale, il contribuente può difendersi richiamando la giurisprudenza di Cassazione che privilegia la prescrizione decennale quando la volontà di ottenere il rimborso risulti dalla dichiarazione; è però opportuno depositare il modello VR per avviare la procedura e ridurre i rischi di contrasto.
- Per prudenza procedurale: dichiarare chiaramente il credito nel quadro RX, conservare la documentazione probatoria e presentare il Mod. VR tempestivamente per ottenere l'esigibilità del credito e prevenire contestazioni sull'iter amministrativo.
- Tenere presente che, pur essendo l'orientamento giurisprudenziale prevalente a favore della sufficienza della dichiarazione, non mancano pronunce e ordinanze con interpretazioni differenti: pertanto è consigliabile agire tempestivamente e, in caso di pluralità di giurisdizioni coinvolte, valutare la strategia difensiva con riferimento alle più recenti pronunce di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 feb 2022Sentenza del 18/02/2022 n. 254 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 18 feb 2022Sentenza del 18/02/2022 n. 287 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 18 feb 2022Sentenza del 18/02/2022 n. 288 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 18 feb 2022Sentenza del 18/02/2022 n. 667 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 18 feb 2022Sentenza del 18/02/2022 n. 5285 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 feb 2022Sentenza del 18/02/2022 n. 5286 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →