Cassazione Civile, Ordinanza n. 07151/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto per servizi di pulizia e sanificazione presso il policlinico universitario. Dopo la proroga del servizio, la cooperativa appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo relativo al mese di dicembre 2005. L'azienda ospedaliera proponeva opposizione sostenendo, in sostanza, che la creditrice non avesse fornito prova sufficiente del credito e della corretta esecuzione delle prestazioni, e che la documentazione prodotta in sede monitoria fosse inidonea a sorreggere il decreto. Il tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. La Corte d'appello, invece, riteneva che l'azienda ospedaliera non avesse specificamente contestato l'esecuzione della prestazione, ma si fosse limitata a dedurre l'inidoneità probatoria dei documenti prodotti; valorizzava inoltre una certificazione del direttore amministrativo come attestazione della buona esecuzione del servizio e accoglieva l'appello della cooperativa. L'azienda ospedaliera ricorreva per cassazione con tre motivi, denunciando violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e vizi di motivazione, sostenendo che vi fosse stata una specifica contestazione del credito e dell'adempimento e che il documento prodotto dalla cooperativa fosse solo una referenza, non una ricognizione di debito; lamentava anche che la Corte di merito avesse erroneamente ritenuto provati an e quantum e avesse trascurato il contenuto degli atti difensivi e dei documenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente imperniati sulla violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. e sull'omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e della portata delle difese svolte nei precedenti gradi. Ha osservato che la sentenza d'appello conteneva una motivazione esistente e comprensibile, fondata sulla ritenuta mancata contestazione specifica dell'esecuzione della prestazione e sulla conseguente incontrovertibilità del credito. Ha inoltre rilevato che il ricorso difettava di autosufficienza perché non trascriveva compiutamente gli atti rilevanti, in particolare l'atto di opposizione e le difese della controparte. Infine, ha ricordato che il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, e che nella specie non era stato indicato alcun fatto decisivo non esaminato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
La mancata contestazione specifica di circostanze di fatto può produrre effetto di relevatio dall'onere probatorio, ma la sua ricorrenza è valutazione di merito; inoltre il giudice può comunque discostarsene se il materiale probatorio consente una diversa ricostruzione.
Viene richiamato per il riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: il creditore opposto deve provare i fatti costitutivi del credito, mentre l'opponente deve allegare e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione è stata ritenuta infondata/inammissibile perché la sentenza d'appello presentava una motivazione esistente e logicamente intellegibile.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio denunciato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto o delle risultanze probatorie, ma solo per denunciare reali errores in iudicando sulla norma sostanziale o processuale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente lo invocava per nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso che la motivazione fosse mancante o meramente apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La riformulazione del 2012 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non trascrive o indica specificamente gli atti e i documenti rilevanti su cui si fonda la censura, specie quando si contesta la non contestazione.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per l'onere di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda.
Richiamati dall'opponente per contestare i presupposti del decreto ingiuntivo e la sufficienza della prova scritta richiesta nel procedimento monitorio.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è qualificata come fase ulteriore del procedimento monitorio e come ordinario giudizio sulla domanda del creditore, non come actio nullitatis.
Richiamato per sostenere quali documenti possano costituire prova scritta idonea nel monitorio per crediti da prestazioni di servizi rese da imprenditori.
Invocato dalla parte appellante per sostenere che la certificazione rilasciata dal direttore amministrativo integrasse una ricognizione di debito, ma la Corte di cassazione non affronta nel merito tale qualificazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto conserva la posizione sostanziale di attore e deve provare i fatti costitutivi del credito, mentre l'opponente, pur formalmente attore in opposizione, assume la posizione sostanziale di convenuto rispetto alla pretesa creditoria e può opporre fatti estintivi, impeditivi o modificativi.
- La contestazione specifica della prestazione o del credito va valutata dal giudice di merito sulla base del contenuto complessivo degli atti difensivi; in cassazione la censura non può risolversi in una diversa lettura del merito senza riportare compiutamente gli atti rilevanti.
- Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. opera solo se la parte onerata della prova abbia allegato in modo puntuale il fatto storico rilevante; la sua applicazione o esclusione è apprezzamento di fatto del giudice di merito.
- La mancata contestazione di un fatto può sollevare dalla prova, ma non vincola in modo assoluto il giudice se dagli atti e dalle prove emergano elementi contrari o una diversa ricostruzione.
- Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non essendo più deducibili la mera insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.
- Il ricorso per cassazione che deduca la violazione del principio di non contestazione deve rispettare l'onere di autosufficienza, trascrivendo o indicando in modo specifico gli atti processuali e i documenti decisivi su cui si fonda la censura.
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