Cassazione Penale, Ordinanza n. 03305/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata proveniva da una Corte di appello che, su accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena concordata e confermato nel resto la decisione di primo grado. In primo grado entrambi gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato previsto dall'art. 291-bis d.P.R. 43/1973; uno dei due era stato inoltre condannato per il reato di cui all'art. 497-bis, commi 1 e 2, c.p. Il primo ricorrente ha dedotto tre censure: inosservanza di norme processuali in relazione all'applicazione dell'aggravante della recidiva e alla continuazione esterna a lui riferita, denunciando una pretesa reformatio in peius e la difformità tra accordo e pena effettivamente rideterminata. Il secondo ricorrente ha dedotto un solo motivo, lamentando erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che, nel modulo definitorio prescelto in appello, le doglianze sulla misura della pena concordata siano inammissibili, salvo il caso di illegalità della pena; ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, la pena indicata nel dispositivo corrispondeva all'accordo e che i riferimenti alla recidiva e alla continuazione contenuti nella motivazione erano meri errori materiali, non incidenti sul calcolo finale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi gli imputati senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha condannato entrambi al pagamento delle spese processuali e ha condannato il solo secondo ricorrente al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo che solo per lui sussistesse colpa nella proposizione del ricorso; per il primo, invece, le censure erano state determinate da oggettivi errori materiali presenti nella sentenza impugnata. La Corte ha escluso sia la denunciata difformità tra accordo e pena rideterminata, sia una reale reformatio in peius, osservando che il calcolo della pena era conforme all'intesa delle parti e che gli errori di motivazione non avevano inciso sul dispositivo.
Norme richiamate
Nel procedimento definitorio in appello, la Corte provvede in camera di consiglio quando le parti chiedono l'accoglimento concordato di motivi di appello e, se la decisione comporta nuova determinazione della pena, devono indicare anche la pena concordata. Il trattamento sanzionatorio concordato non può poi essere unilateralmente rimesso in discussione in cassazione, salvo illegalità della pena.
Richiamato come forma procedurale attraverso cui le parti presentano la richiesta di decisione concordata in appello.
Consente la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi senza formalità di procedura.
Norma incriminatrice posta a base della condanna di entrambi gli imputati in primo grado, confermata nel resto in appello.
art. 497-bis, commi 1 e 2, c.p.
Ulteriore titolo di reato contestato al solo secondo ricorrente.
Richiamato in via comparativa come previgente istituto similare a quello dell'art. 599-bis, poi abrogato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito con accordo delle parti sulla pena, il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe la sola misura del trattamento sanzionatorio concordato, poiché il negozio processuale, una volta recepito dal giudice, non è unilateralmente modificabile dalla parte che lo ha promosso o vi ha aderito.
- L'inammissibilità del ricorso sulla pena concordata non viene meno per la mera deduzione di carenze motivazionali sul punto, perché l'adesione al modulo concordato implica una rinuncia a contestare la determinazione sanzionatoria nei limiti dell'accordo.
- La deduzione di una reformatio in peius o di una difformità tra accordo e dispositivo è infondata quando il calcolo della pena riportato in sentenza corrisponde effettivamente all'intesa raggiunta dalle parti; eventuali incongruenze descrittive nella motivazione, se non si riflettono sul dispositivo, integrano meri errori materiali.
- La censura sulla recidiva o sulla continuazione è irrilevante se dagli sviluppi del calcolo sanzionatorio risulta che il giudice non ha realmente applicato gli effetti giuridici della circostanza o del vincolo contestati, ma ha solo commesso un errore redazionale nella motivazione.
- Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da ragioni oggettive che possono aver indotto in errore la parte, non è automatica la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende; occorre valutare la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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