Cassazione Civile, Ordinanza n. 28935/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Un privato aveva stipulato con un Comune, a seguito di licitazione privata, un contratto del 9 ottobre 1998 per il taglio e l’utilizzo di un bosco comunale verso corrispettivo. Poiché, prima della stipula, un terzo aveva rivendicato la proprietà di una parte del bosco e tale rivendica era stata accolta in giudizio, il privato sosteneva di non aver ricevuto la consegna del bene e chiedeva la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione ritenendo che il privato avesse rinunciato al taglio della parte rivendicata dal terzo e che il contratto si fosse sciolto per mutuo consenso limitatamente al bosco residuo. Con il ricorso per cassazione il privato ha dedotto: violazione dell’art. 115 c.p.c. e motivazione apparente per errata applicazione del principio di non contestazione; omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che non fosse lui a dover provare un fatto negativo e che le diffide inviate al Comune dimostrassero la mancata rinuncia; violazione delle norme sulla prova e sull’efficacia probatoria delle delibere comunali, perché la delibera di giunta non poteva provare la volontà negoziale del privato; violazione delle norme sui contratti con la P.A., assumendo che la modifica o risoluzione del rapporto richiedesse comunque forma scritta ad substantiam e una valida accettazione dell’ente, espressa dall’organo competente; infine omesso esame della mancata consegna del bosco, non contestata dal Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo, dichiarando assorbito il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto modificato e poi sciolto per mutuo consenso il contratto originario in assenza di un ulteriore accordo scritto tra le parti. La Corte ha ribadito che nei contratti pubblici il requisito della forma scritta ad substantiam impone che il contratto e le sue modifiche risultino da un unico documento scritto e sottoscritto da entrambe le parti; non bastano né comportamenti concludenti della P.A. né una delibera interna dell’ente, che è atto meramente preparatorio. Ha inoltre osservato che la motivazione sulla pretesa non contestazione era apparente e che la giunta comunale non aveva il potere di attestare una volontà negoziale della controparte. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della denuncia di motivazione apparente
il principio di non contestazione non poteva essere applicato in modo generico e senza adeguato riscontro degli atti
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato per censurare nullità della sentenza per violazione del dovere di motivazione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per violazione di norme sostanziali e processuali
l’onere probatorio della volontà negoziale allegata gravava sulla parte che la deduceva
richiamato per contestare l’efficacia probatoria attribuita alla delibera comunale
art. 16 del r.d. n. 2440/1923
i contratti pubblici devono risultare da scritto con sottoscrizione delle parti
artt. 93-102 del r.d. n. 827/1924
confermano il requisito formale dei contratti della P.A.
art. 17 del r.d. n. 2440/1923
ritenuto irrilevante ai fini della decisione, in assenza totale di scritto
artt. 1324, 1326, 1350, 1372, 1418 e 1421 c.c.
richiamati per contestare la validità di modifica e scioglimento del contratto senza forma scritta
artt. 35 e 36 della legge n. 142/1990
richiamati in relazione alla rappresentanza e agli atti dell’ente locale
Massime di principio
- Nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione la forma scritta ad substantiam richiede, di regola, un unico documento sottoscritto da entrambe le parti; non sono sufficienti, per integrare o modificare validamente il contratto, delibere interne dell’ente o comportamenti concludenti protratti nel tempo.
- La delibera dell’organo collegiale dell’ente locale ha natura di atto interno e preparatorio e non può, da sola, provare né sostituire la manifestazione di volontà contrattuale della controparte privata.
- La modifica o risoluzione per mutuo consenso di un contratto soggetto a forma scritta richiede un nuovo accordo che rispetti la medesima forma; in mancanza di tale scritto, la pretesa risoluzione consensuale non può essere affermata.
- Il principio di non contestazione non può essere applicato in modo apodittico o generico: la parte che lo invoca deve indicare in modo puntuale il fatto non contestato e il giudice deve dar conto delle risultanze processuali rilevanti.
- Quando una parte allega una determinata volontà negoziale altrui, l’onere di dimostrarne l’esistenza grava su chi la deduce; non può essere attribuita a un soggetto pubblico una volontà della controparte non risultante da idonea prova scritta o da elementi processualmente certi.
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