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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10552/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in euro 3.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge. Ha anche dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (mediazione)

La controversia

La controversia originava da una domanda di provvigione per attività di mediazione svolta in occasione della vendita di un immobile. La Corte d'appello di Napoli, riformando la decisione di primo grado, aveva condannato alcuni soggetti in solido al pagamento, in favore della società mediatrice, di euro 9.000 oltre IVA e interessi, e aveva condannato la ricorrente al pagamento di euro 11.200 oltre IVA e interessi. La parte condannata ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ma nel testo disponibile non sono specificati i singoli contenuti dei motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la Corte ha rilevato la nullità della notifica del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti, ordinandone la rinnovazione. La parte ricorrente ha tempestivamente rinnovato la notifica, ma ha depositato l'atto oltre il termine di venti giorni dalla scadenza assegnata dall'ordinanza interlocutoria. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorso fosse improcedibile per tardivo deposito della prova della rinnovazione della notifica, applicando in via estensiva l'art. 371-bis c.p.c. anche all'ipotesi di rinnovo ex art. 291 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    è la norma che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 371-bis c.p.c.

    il deposito del ricorso notificato in cancelleria entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato è richiesto a pena di improcedibilità; la regola è stata estesa anche al caso di rinnovo della notificazione disposto dalla Corte.

  • art. 291 c.p.c.

    l'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso è stato ricondotto a questa disciplina; il relativo adempimento doveva essere seguito dal deposito nei termini di cui all'art. 371-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    è stato richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    norma richiamata quale parametro del contributo unificato dovuto anche ai fini dell'ulteriore importo in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso a seguito di nullità della notifica, l'atto di rinnovazione deve essere non solo eseguito tempestivamente, ma anche depositato in cancelleria entro il termine perentorio previsto dall'art. 371-bis c.p.c., decorso il quale il ricorso è improcedibile.
  • La previsione dell'art. 371-bis c.p.c. opera in modo estensivo non soltanto nell'ipotesi di integrazione del contraddittorio verso un litisconsorte necessario pretermesso, ma anche nell'ipotesi di rinnovo della notificazione del ricorso disposto ex art. 291 c.p.c.
  • L'omesso tempestivo deposito dell'atto che attesta l'adempimento dell'ordine della Corte integra un vizio processuale autonomo che impedisce l'esame del ricorso nel merito, con conseguente declaratoria di improcedibilità e condanna alle spese.
  • In presenza di soccombenza nel giudizio di legittimità, il giudice dà atto altresì dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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