Cassazione Penale, Sentenza n. 32701/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 05/09/2022 per presunta tardività. Il ricorrente ha dedotto che l'appello era stato spedito mediante raccomandata con ricevuta di ritorno il 19/09/2022, quindi entro il termine decadenziale di quindici giorni decorrenti dalla pronunzia con motivazione contestuale; ha invocato la disciplina dell'art. 583 cod. proc. pen. (nella formulazione vigente all'epoca) secondo cui l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata, e ha censurato l'erronea applicazione della norma processuale a pena di nullità contestata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha constatato che l'appello era stato effettivamente spedito il 19/09/2022, ossia entro il quindicesimo giorno dalla pronunzia del 05/09/2022, e che l'interpretazione della Corte territoriale circa la tardività era errata. Di conseguenza la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti per un nuovo giudizio alla Corte di Appello di L'Aquila.
Norme richiamate
Nel testo vigente al momento dei fatti il comma 2 prevedeva che l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata; la Corte ha applicato tale principio per ritenere tempestivo l'appello spedito il 19/09/2022.
art. 585, comma 2, lett. b) c.p.p.
Stabilisce il termine decadenziale di quindici giorni nei casi di pronunzia con motivazione contestuale letta in udienza; la Corte ha ritenuto che tale termine fosse applicabile al caso concreto.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Consente il motivo di cassazione per errata applicazione di norma processuale stabilita a pena di nullità o decadenza; la Corte lo ha ritenuto sussistente per annullare l'ordinanza impugnata senza rinvio.
art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022
Disposizione che ha abrogato la precedente formulazione di alcune norme procedurali (tra cui riferimenti a art. 583); la Corte ha ritenuto irrilevante l'abrogazione rispetto alla verifica della tempestività compiuta sulla base della normativa vigente al momento dei fatti.
Norma richiamata per la sintetica articolazione del motivo di ricorso; utilizzata per conformare la esposizione del motivo in cassazione.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 e successive proroghe
Richiamati per indicare che il procedimento è stato trattato in udienza camerale secondo le disposizioni emergenziali e le loro proroghe; si tratta di richiamo procedurale non determinante ai fini della decisione sulla tempestività.
Massime di principio
- La data di spedizione di una raccomandata con ricevuta di ritorno vale come data di proposizione dell'impugnazione se la normativa vigente al momento dei fatti così lo prevede (art. 583 c.p.p. nella formulazione applicabile).
- Quando la sentenza è pronunciata con motivazione contestuale letta in udienza, il termine per proporre appello è di quindici giorni (art. 585, comma 2, lett. b)); il termine è perentorio e va computato rispetto alla data di pronuncia.
- Se il giudice di merito dichiara l'inammissibilità di un'impugnazione per presunta tardività nonostante risulti prova di tempestiva spedizione, la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza per errata applicazione della norma processuale a pena di decadenza (art. 606, comma 1, lett. c.).
- L'abrogazione successiva di una norma procedurale non altera la valutazione della tempestività se la verifica riguarda fatti anteriori all'abrogazione: si applica la disciplina vigente al momento della proposizione dell'atto.
- In casi simili è essenziale conservare e produrre prova certa della data di spedizione (es. ricevuta della raccomandata) perché costituisce elemento decisivo per l'ammissibilità dell'impugnazione.
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