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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20185/2019 del 25/07/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (studio professionale)

La controversia

Il legale rappresentante di uno studio professionale associato aveva convenuto davanti al Tribunale di Roma il cliente, chiedendo il pagamento di 10.167,99 euro per compensi relativi all’assistenza prestata nella soluzione di una controversia con una banca, conclusasi con un accordo transattivo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione attiva; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7461/2016 depositata il 12 dicembre 2016, aveva confermato, ritenendo che l’incarico fosse stato conferito al singolo professionista e che il carattere personale e fiduciario della prestazione impedisse di riferirlo collettivamente allo studio. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., dei principi generali in materia di obbligazioni e contratti e degli artt. 18 e 36 Cost. Ha sostenuto che la personalità dell’incarico non esclude la facoltà del professionista di avvalersi della struttura associata né, in base agli accordi interni, la possibilità che lo studio sia titolare del credito e agisca per riscuotere il compenso. Ha inoltre dedotto che il cliente conosceva il coinvolgimento dello studio, che il professionista incaricato ne era fondatore e rappresentante legale e che l’avviso di fattura era intestato allo studio.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha precisato che la natura personale dell’incarico conferito al singolo professionista non esclude, da sola, la legittimazione attiva dello studio associato a chiedere il pagamento. Occorre invece accertare, alla luce della specifica organizzazione interna e degli accordi tra gli associati, se la volontà dell’associazione attribuisca allo studio la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti, anche quando le prestazioni siano poi svolte personalmente dai singoli aderenti. La Corte territoriale aveva escluso tale legittimazione in via aprioristica, senza compiere l’accertamento necessario.

Norme richiamate

  • art. 36 c.c.

    L’art. 36 c.c., stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati.

    Gli accordi tra gli associati possono attribuire allo studio professionale associato la legittimazione a concludere contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti giuridici, anche se l’attività è successivamente svolta personalmente dai singoli professionisti. La sussistenza di tale assetto va accertata in concreto.

  • art. 75 c.p.c.

    Non presente un passaggio della motivazione che applichi o interpreti specificamente questa norma.

    La norma è indicata dal ricorrente come parametro di censura, ma la Corte non ne svolge una specifica interpretazione.

  • art. 18 Cost.

    Non presente un passaggio della motivazione che applichi o interpreti specificamente questa norma.

    La disposizione è menzionata tra i parametri denunciati dal ricorrente, ma la Corte non ne trae una regola specifica.

  • art. 36 Cost.

    Non presente un passaggio della motivazione che applichi o interpreti specificamente questa norma.

    La disposizione è menzionata tra i parametri denunciati dal ricorrente, ma la Corte non ne trae una regola specifica.

Massime di principio

  • La legittimazione dello studio professionale associato a chiedere il pagamento dei compensi per prestazioni eseguite da un associato non può essere esclusa in via generale per il solo fatto che l’incarico sia stato conferito al singolo professionista e abbia carattere personale o fiduciario.
  • Per stabilire se lo studio associato sia legittimato ad agire per il credito professionale occorre accertare, in base agli accordi tra gli associati e alla concreta organizzazione interna, se l’associazione sia stata individuata quale titolare del rapporto o del credito. La natura personale dell’incarico non risolve da sola tale accertamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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