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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32574/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lucchese impugnava la riforma della sentenza di merito che aveva riqualificato la condotta da millantato credito a traffico di influenze (art. 346-bis c.p.), censurando: mancanza di continuità normativa tra le fattispecie (dunque erronea applicazione dell'art. 346-bis), assenza degli elementi della mediazione illecita e della remunerazione del mediatore, travisamento della prova (le somme sarebbero state destinate a corsi o regali, non per "comprare" pubblici ufficiali), violazione del diritto di difesa per difetto di contestazione (art. 522 c.p.p.) e carenza di motivazione sulla eccezione di nullità; infine chiedeva il proscioglimento per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile o infondato gran parte dei motivi: ha ritenuto non consentito in sede di legittimità rivedere la valutazione di merito sui fatti salvo i limiti permessi, e ha confermato l'interpretazione che sussiste continuità normativa tra la precedente fattispecie del millantato credito (abrogata dalla legge 9/1/2019, n.3) e il traffico di influenze (art. 346-bis c.p.), quindi la riqualificazione era legittima e non ha violato il principio di correlazione accusa-sentenza né i diritti di difesa, poiché la modifica era prevedibile e il difensore ha potuto discutere in merito. Tuttavia la Corte ha rilevato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine prescrizionale maturato il 18/04/2021, successivo alla sentenza di secondo grado), annullando la sentenza impugnata agli effetti penali per prescrizione. Le statuizioni civili sono state confermate e l'imputato è stato condannato alla rifusione delle spese civili e delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 346-bis cod. pen.

    La Corte interpreta la norma come comprensiva anche della condotta di chi "sfruttando o vantando relazioni asserite" si faccia dare denaro o altra utilità, mostrando continuità con la precedente disciplina del millantato credito; il fine della remunerazione del pubblico ufficiale costituisce elemento teleologico fondamentale.

  • art. 346 cod. pen. (millantato credito, abrogato)

    Riconosciuta continuità normativa tra la fattispecie storica del millantato credito (anche nella sua giurisprudenziale estensione) e l'art. 346-bis: la condotta di vanteria di relazioni inesistenti può rientrare nel nuovo tipo.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Norma che ha abrogato il millantato credito e introdotto/articolato l'art. 346-bis; la Corte richiama la Relazione al d.d.l. per sostenere l'interpretazione di continuità (abrogatio sine abolitione).

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    Discussa in contrapposizione: una parte di giurisprudenza ritiene alcune condotte riconducibili alla truffa; la Corte respinge la lettura che ricolli tutte le ipotesi di "pretesto" alla truffa, ribadendo la tutela del prestigio della P.A. e la sovrapponibilità in molti casi con l'art. 346-bis.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamata dall'attore per difetto di contestazione; la Corte ritiene che non sussista nullità quando è cambiata solo la qualificazione giuridica prevedibile e il difensore ha avuto possibilità di interloquire.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza: applicato nel senso che la diversa qualificazione non viola il principio se fosse un esito prevedibile e il contraddittorio è garantito.

  • artt. 157 e 160 cod. pen.

    Norme usate per determinare il termine prescrizionale applicabile al reato, con il calcolo del termine massimo e degli eventi interruttivi/sospensivi (compreso il periodo di sospensione per impedimento).

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Statuizione che consente la conferma delle decisioni civili anche quando il reato venga estinto per prescrizione; la Corte ha confermato le statuizioni civili ai sensi di tale articolo.

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio: la Corte ritiene compatibile la riqualificazione giuridica in sentenza con tali garanzie quando la modifica sia prevedibile e sia stato garantito il contraddittorio nel merito.

  • art. 25 Cost. e art. 2, comma 1, cod. pen.

    Richiamati per il principio di irretroattività della legge penale; la Corte precisa che non è possibile estendere punibilità retroattivamente nei confronti di soggetti che, nella vigenza della vecchia norma, erano solo persone offese.

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica di fatti da una fattispecie abrogata a una nuova non è automaticamente nulla: è ammissibile se la nuova qualificazione era prevedibile e il difensore ha avuto la possibilità di interloquire in merito.
  • In tema di millantato credito e traffico di influenze la giurisprudenza tende a riconoscere una continuità normativa: il vantare "relazioni asserite" e la richiesta di denaro per "oliare il sistema" possono rientrare nell'art. 346-bis c.p.
  • Non è compito della Cassazione riformare la valutazione di merito sui fatti e sulle prove salvo profili di manifesta illogicità o travisamento; le discordanti valutazioni probatorie restano in gran parte prerogativa dei giudici di merito.
  • La prescrizione può essere rilevata anche in cassazione e, se matura, determina l'annullamento della sentenza agli effetti penali anche se altri motivi di ricorso risultano infondati; ciò non impedisce la conferma di eventuali statuizioni civili.
  • La qualificazione della condotta come truffa o come traffico di influenze dipende dall'oggetto di tutela e dagli elementi teleologici e strutturali della norma: occorre valutare se prevalga la lesione del patrimonio (truffa) o del prestigio/anonimato della pubblica amministrazione (traffico di influenze).
  • Per contestare efficacemente in sede di legittimità la riqualificazione occorre dimostrare errori di diritto non meramente alternativi o una violazione sostanziale del diritto di difesa (p.es. assenza di possibilità di contraddittorio o cambiamento dei fatti contestati).

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