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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19128/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso, proposto dal difensore di Ciro Guidi, contestava: 1) l'erronea applicazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309/90 e la qualificazione del singolo episodio (capo T) come reato fine dell'associazione (capo S), per mancanza del pactum sceleris e di prove circa un ruolo stabile nell'associazione; 2) l'erronea attribuzione della partecipazione all'associazione di stampo mafioso (art. 416-bis) in relazione alla presenza di Guidi a un incontro del 5 aprile 2018, ritenuto in realtà convivial e non un summit, la scarsità delle intercettazioni e l'assenza di contestazioni per armi; 3) la violazione del divieto di doppia punizione ove l'associazione fosse costituita solo per traffico di stupefacenti; 4) errori nel calcolo della pena e nella valutazione/attribuzione delle attenuanti generiche, lamentando che l'appello aveva in peius vanificato le attenuanti riconosciute in primo grado senza impugnazione del P.M.

La decisione

La Cassazione ha confermato la responsabilità di Guidi per i reati contestati (capo S: art. 74 DPR 309/90; capo T: artt. 110 c.p. e 73 DPR 309/90; capo A: art. 416-bis c.p.), ritenendo congrua e razionale la motivazione della Corte d'appello che valorizzava intercettazioni (riferimenti al ritrovamento di 2 kg di hashish nell'auto, conversazioni su acquisto/prezzo di stupefacenti, incarichi di versare "mesata", riferimenti a disponibilità di armi e tensioni interne, e la riunione del 5 aprile) e l'elemento di pieno inserimento nel sodalizio. Tuttavia la Cassazione ha accolto il motivo sul trattamento sanzionatorio: ha rilevato la violazione del principio di divieto di reformatio in peius rispetto alle attenuanti generiche concesse in primo grado e non impugnate dal P.M.; perciò ha annullato la sentenza limitatamente al regime sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per rideterminare la pena, partendo dalla pena base di 10 anni per l'art. 416-bis, applicando poi la riduzione per le attenuanti generiche e gli aumenti per i restanti reati.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 74

    art. 74 commi 1,2,3,4 D.P.R. n. 309/90

    Il reato di traffico di stupefacenti è stato ritenuto integrato dalle intercettazioni e condotte riferite all'occasione del rinvenimento della sostanza; la Corte ha valutato tali elementi come reato fine compatibile con l'associazione

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Richiamato in relazione alla partecipazione e concorso nei reati di stupefacenti; utilizzato insieme all'art. 110 c.p. per il capo T

  • Codice penale, art. 416-bis

    art. 416-bis commi 1,2,3,4,5,6 e 8 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto sussistente il reato di associazione mafiosa sulla base di conversazioni, rapporti di dipendenza, disponibilità 'protettiva' di armi e ruoli nell'ambito del clan, anche se non risultava contestato direttamente il porto di armi a carico di Guidi

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato per il concorso di persone nella commissione del reato di cui al capo T

  • Principio giurisprudenziale Sez. U., William Morales

    Sez. U. n. 40910 del 27/09/2005, William Morales

    Affermato il principio che nel giudizio di appello il divieto di reformatio in peius riguarda tutti gli elementi autonomi della determinazione della pena; la Cassazione ha applicato tale principio per ripristinare le attenuanti concesse in primo grado non impugnate dal P.M.

  • Giurisprudenza Sez. U. su concorso di associazioni

    Sez.U. n. 1149 del 25/09/2008, Magistris; Sez.1, n. 4071 del 04/05/2018, Rumbo

    Confermata la possibilità di concorrere diverse fattispecie associative (associazione per delinquere generica/mafiosa e associazione dedita al traffico di stupefacenti) quando l'organizzazione operi in settori diversi; applicata al clan in esame che svolgeva attività anche estorsive e in materia di armi

  • Principio di limite del sindacato della Cassazione

    Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani

    Ribadita la limitazione del controllo della Cassazione alla razionalità e coerenza della motivazione dei giudici di merito, senza riqualificazione dei fatti di merito

Massime di principio

  • La semplice assenza di riferimenti da parte di collaboratori di giustizia non esclude la responsabilità: le intercettazioni e altri elementi probatori (consegne di denaro, indicazioni logistiche, discussioni su droga, disponibilità di armi) possono da sole dimostrare l'inserimento nell'associazione.
  • La partecipazione a riunioni o incontri va valutata nel contesto probatorio complessivo: se emerge che l'incontro ha contenuti o conseguenze organizzative (distribuzione di compiti, gestione denaro, riferimenti a violenza/armi) può essere considerata prova di partecipazione associativa anche se alcuni partecipanti sono familiari.
  • Associazioni dedite al traffico di stupefacenti e associazioni di stampo mafioso possono concorrere nello stesso processo quando l'organizzazione opera in più attività (stupefacenti, estorsioni, armi); la presenza di reati diversi non esclude la configurabilità simultanea di più tipi di associazione.
  • Il giudizio di legittimità è limitato a verificare la coerenza e la razionalità della motivazione dei giudici di merito: non è luogo per rinnovare la valutazione dei fatti ove la motivazione non appaia manifestamente illogica.
  • Sul piano sanzionatorio, il principio di divieto di reformatio in peius impone che le attenuanti generiche riconosciute in primo grado e non impugnate dal P.M. non possano essere poi revocate in appello a danno dell'imputato; in caso di violazione la Cassazione annulla la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e rinvia.
  • In calcolo della pena in presenza di reati concatenati: la Corte d'appello deve partire dalla pena base del reato più grave (es. 10 anni per art. 416-bis), applicare le riduzioni per attenuanti spettanti e poi gli aumenti per la continuazione o altri elementi aggravanti, rispettando i limiti del divieto di peggioramento non impugnato.

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