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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35003/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite trae origine da un contratto di appalto stipulato tra un comune e una società per il recupero di una chiesa benedettina, per un importo di euro 208.585,13. Il Tribunale aveva dichiarato nullo il contratto per difetto di necessaria copertura finanziaria; la Corte d’appello aveva confermato la decisione, rilevando che nel contratto e negli atti presupposti non risultava un’imputazione di spesa supportata da effettiva copertura finanziaria, poiché l’opera era stata considerata finanziata dalla Regione Basilicata ma il finanziamento era stato solo parzialmente erogato (50%). La società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 191 e 153, comma 5, TUEL, sostenendo che l’impegno di spesa fosse valido perché esistente uno stanziamento complessivo e perché, prima della stipula, era stato già erogato il 50% del finanziamento regionale; ha richiamato anche un precedente della Corte dei conti per affermare che la copertura finanziaria non richiederebbe il materiale accantonamento di tutte le somme. Ha quindi chiesto la cassazione con rinvio per l’esame delle ulteriori domande, tra cui il risarcimento del danno per asserita illegittima sospensione dei lavori da parte del comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, per la validità dell’atto con cui un ente locale assume un obbligo contrattuale, occorre un impegno di spesa accompagnato dall’attestazione della copertura finanziaria, da verificarsi in relazione alle effettive disponibilità negli stanziamenti di bilancio e alla corretta imputazione dell’obbligazione nell’esercizio di competenza. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato che né il contratto né le determine richiamate contenevano l’attestazione della copertura e che la copertura era stata in realtà subordinata all’integrale erogazione di un finanziamento regionale mai completamente versato. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della vicenda come violazione delle norme contabili sull’assunzione degli impegni di spesa, con conseguente nullità del contratto. Ha inoltre giudicato non pertinente il richiamo alla sentenza della Corte dei conti invocata dalla società, poiché riguardava una fattispecie diversa, relativa a responsabilità contabile e a lavori affidati per lotti con copertura già esistente per le sole fasi affidate. Nessuna spesa è stata liquidata perché il comune intimato non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000

    L’obbligo contrattuale dell’ente locale è valido solo se l’impegno di spesa è accompagnato dall’attestazione della relativa copertura finanziaria; in difetto, il contratto è nullo e la nullità è rilevabile d’ufficio.

  • art. 153 d.lgs. n. 267 del 2000

    Il responsabile del servizio finanziario effettua l’attestazione di copertura della spesa in relazione alle effettive disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, agli accertamenti di entrata vincolata.

  • art. 183 d.lgs. n. 267 del 2000

    Gli impegni di spesa devono essere assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione e imputati agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili.

  • D.lgs. n. 118 del 2011

    Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare fin dall’avvio la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato dal provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’atto con cui un ente locale assume un’obbligazione contrattuale è valido solo se esiste un impegno di spesa correttamente assunto, imputato al pertinente esercizio di bilancio e corredato dall’attestazione di copertura finanziaria.
  • La copertura finanziaria deve essere reale e riferita alle effettive disponibilità di bilancio dell’ente; non basta una previsione meramente programmatica o un finanziamento esterno non ancora integralmente erogato, se la stipula del contratto avviene senza la necessaria disponibilità.
  • La nullità derivante da assenza di copertura finanziaria può essere rilevata d’ufficio anche in cassazione quando emerga dagli atti già acquisiti al processo.
  • Il richiamo a precedenti relativi a responsabilità contabile o a fattispecie di appalti articolati per lotti non è idoneo a superare la nullità del contratto se, nel caso concreto, l’ente abbia impegnato la spesa senza copertura effettiva per l’intero affidamento.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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