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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20875/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (donante)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una creditrice per far dichiarare inefficace nei suoi confronti una donazione immobiliare con cui la debitrice aveva trasferito al figlio la nuda proprietà di un appartamento, riservandosi il diritto di abitazione vitalizia. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la creditrice aveva ottenuto riforma della decisione, con accertamento del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale e della consapevolezza del pregiudizio da parte dei convenuti. La donante ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: con il primo ha denunciato l'erroneo rilievo della non contestazione del residuo credito e la motivazione inesistente sull'ammontare del credito; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che l'attrice non avesse allegato il fatto costitutivo del pregiudizio revocatorio, cioè l'insufficienza del patrimonio residuo a soddisfare il credito; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo che l'allegazione del pregiudizio previsto dall'art. 2901 c.c. fosse del tutto mancante nell'atto introduttivo e che la corte territoriale non potesse integrare d'ufficio un fatto costitutivo non tempestivamente allegato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria richiede, quale presupposto e fatto costitutivo della domanda, l'allegazione e la prova del pregiudizio concreto e attuale arrecato alla garanzia patrimoniale del creditore; non basta il mero compimento di un atto dispositivo del debitore.

  • art. 2740 c.c.

    La revocatoria è strumento di ricostituzione della garanzia patrimoniale del creditore quando la consistenza del patrimonio del debitore si sia ridotta al punto da pregiudicare la soddisfazione coattiva del credito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Il primo motivo è stato prospettato come error in procedendo, ma è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    La parte ricorrente ha dedotto violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il giudice d'appello avesse accolto la domanda in assenza dell'allegazione del fatto costitutivo essenziale.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui la motivazione è sufficiente se espone in forma concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione, senza necessità di confutare tutte le prove e le tesi delle parti.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato per affermare che il giudice non deve dare conto di tutte le prove acquisite, ma solo degli elementi essenziali posti a fondamento della decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per ribadire la sufficienza di una motivazione sintetica basata sugli elementi istruttori ritenuti decisivi.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria il pregiudizio alle ragioni del creditore non si presume dal solo atto di disposizione patrimoniale, ma deve essere specificamente allegato e provato come insufficienza o compromissione concreta della garanzia patrimoniale.
  • Il giudice non può supplire d'ufficio alla carenza di allegazione di un fatto costitutivo dell'azione, neppure quando dagli atti emerga astrattamente un atto dispositivo del debitore.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente se consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito, anche in forma sintetica, e non richiede l'esame analitico di tutte le prove o difese delle parti.
  • Ai fini dell'azione revocatoria, è necessario dimostrare un pericolo attuale e concreto per la soddisfazione del credito; la mera possibilità astratta di insolvenza non integra il requisito del pregiudizio.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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