Cassazione Civile, Sentenza n. 16490/2021 del 11/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso per revocazione avverso la sentenza di condanna per danno erariale (in solido con Sergio Aiello e Fenig s.r.l.) a seguito di transazioni ritenute fonte del danno. Denuncia specifici "errori di fatto": (1) errata qualificazione della legittimazione passiva (attribuzione di responsabilità in proprio a Mercuri invece che solo alla Fenig s.r.l.); (2) omessa considerazione della pendenza e della non definitività di giudizi civili relativi al credito oggetto delle transazioni; (3) sopravvenienza di sentenze penali che, secondo il ricorrente, avrebbero escluso l'appropriatezza dell'accertamento contabile (contestando l'esistenza di appropriazione indebita o indebito); (4) esistenza di un giudicato penale implicito che escluderebbe l'indebito; (5) erronea valutazione circa l'effettiva esigibilità del credito oggetto delle transazioni (sostiene che le somme erano dovute alla Fenig). Chiede la cassazione della sentenza di inammissibilità e, dunque, la riapertura del giudizio di revocazione.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che le censure del ricorrente rappresentano in gran parte errori di diritto o errori in iudicando (valutazioni di merito) non sanabili tramite revocazione, la quale è ammessa solo per errori di fatto preesistenti e decisivi. La Corte ha rilevato: (a) la legittimazione in proprio di Mercuri attiene a qualificazione giuridica e costituisce errore di diritto non revocatorio; (b) la pendenza di giudizi civili non era affermata come definitività nella decisione impugnata e la valutazione della rilevanza dei procedimenti civili rientra nella discrezionalità del giudice contabile; (c) le sentenze penali sopravvenute non possono essere considerate documenti preesistenti decisivi per la revocazione e, inoltre, trattano profili diversi (penale vs erariale), per cui non travolgono il giudicato contabile; (d) non sussiste contrasto di giudicati perché oggetto e scopo delle decisioni penali e contabili non sono sovrapponibili. La Corte ha inoltre riaffermato la giurisdizione della Corte dei Conti nelle controversie con le strutture accreditate del servizio sanitario e ha respinto le questioni di giurisdizione sollevate in cassazione contro la decisione sulla revocazione. Non sono state disposte spese a carico della parte costituita; è stata richiamata la normativa sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 68 r.d. n. 1214 del 1934
Richiamato tra le norme rilevanti rispetto alla materia della giurisdizione contabile e ai presupposti di responsabilità; la sua invocazione rientra nelle censure sulla individuazione del soggetto obbligato alla restituzione, ma la Corte ha ritenuto che la qualificazione della legittimazione è questione di diritto non sanabile tramite revocazione
Norma che disciplina la revocazione per errori di fatto: la Corte precisa che la revocazione è ammessa solo per errori di fatto preesistenti e decisivi, non per errori di diritto o per mere rivalutazioni delle risultanze probatorie
art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (e successive modificazioni)
Interpretato in combinato con la giurisprudenza per confermare che l'accreditamento delle strutture sanitarie non trasforma il rapporto in un contratto tipico ma stabilisce un rapporto di servizio che rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti in caso di danno erariale derivante da accordi corruttivi
D.Lgs. n. 174 del 26 agosto 2016
Richiamato in riferimento alla disciplina transitoria applicabile ai ricorsi per revocazione notificati anteriormente alla sua entrata in vigore; la Corte ha valutato la tempestività e la disciplina applicabile
D.P.R. n. 115 del 2002 art. 13, commi 1 bis e 1 quater
Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo previsto
Massime di principio
- La revocazione per errori di fatto (art. 395 c.p.c.) è rimedio eccezionale: sono ammissibili solo errori di fatto preesistenti alla decisione e decisivi per la decisione; errori di diritto o divergenze nella valutazione probatoria costituiscono elementi non idonei alla revocazione
- La qualificazione giuridica della legittimazione passiva (es. responsabilità in proprio vs responsabilità della società) è questione di diritto/valutazione giuridica e non può essere sanata tramite revocazione per "errore di fatto"
- Sentenze penali sopravvenute non travolgono automaticamente un giudicato contabile: per incidere sulla stabilità della decisione contabile devono essere documenti preesistenti o avere carattere di decisività e sovrapponibilità di oggetto; penale ed erariale hanno ambiti e oggetti diversi
- La pendenza di giudizi civili non equivale all'esistenza di una decisione definitiva: per rendere rilevante tale circostanza nella revocazione occorre dimostrare la definitività e la decisività rispetto all'esito del processo revocato
- Le questioni di giurisdizione sollevate in cassazione contro una decisione sulle revocazioni sono ammissibili solo nei limiti in cui attengano al potere del giudice di pronunciarsi sulla revocazione stessa, non come mezzo per rimettere in discussione il merito della decisione originaria
- In materia di rapporti tra enti pubblici e strutture sanitarie accreditate la giurisprudenza della Corte dei Conti riconosce la sua giurisdizione qualora il danno derivi da accordi corruttivi o comportamenti che ledano l'interesse erariale
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