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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16491/2021 del 11/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Fondazione aveva stipulato, tramite Prometeia, una "confirmation" di Total Return Swap (TRS) con J.P. Morgan collegata a un prestito obbligazionario FRESH. Ha chiesto in via principale la nullità del contratto per difetto di causa e, in via subordinata, il risarcimento dei danni: contro J.P. Morgan per violazione dell'obbligo di agire "in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti" e contro Prometeia per negligenza nella consulenza. J.P. Morgan ha eccepito la incompetenza del giudice italiano richiamando il punto 13 b) del Master Agreement ISDA (giurisdizione inglese e legge inglese). Il Tribunale di Bologna ha declinato la giurisdizione e la Corte d'Appello ha confermato: la Fondazione ha impugnato in Cassazione sostenendo che il rinvio al Master ISDA non soddisfaceva i requisiti di forma dell'art. 23 Reg. CE 44/2001, che la proroga non poteva estendersi alle domande subordinate e che non poteva valere nei confronti di Prometeia, estranea all'accordo di proroga.

La decisione

La Corte di Cassazione (Sez. Unite) ha rigettato i primi due motivi di ricorso: ha ritenuto valida la clausola di proroga contenuta nel Master ISDA come efficacemente richiamata nella confirmation, specie trattandosi di una controparte professionale con precedenti operazioni analoghe, e ha confermato che una valida proroga a favore del giudice straniero copre anche le domande subordinate proposte nei confronti dello stesso convenuto (J.P. Morgan). Ha però accolto il terzo motivo: la clausola di proroga non può vincolare terzi non parti dell'accordo (Prometeia), pertanto la giurisdizione rimane italiana con riguardo alla domanda proposta contro Prometeia. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo punto e rinviata al giudice di primo grado per la parte relativa a Prometeia. Sanzioni processuali: la Fondazione è condannata a rifondere a J.P. Morgan le spese di lite reintegrate in euro 7.200,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n. 44/2001, art. 23

    La Corte interpreta l'art. 23 nel senso che il requisito della forma scritta per la proroga della giurisdizione può ritenersi soddisfatto anche quando la clausola è contenuta in condizioni generali richiamate espressamente nel contratto sottoscritto, purché il rinvio sia verificabile con normale diligenza e risulti che le condizioni generali siano state effettivamente comunicate; inoltre si ammette la prova dell'effettività del consenso anche tramite prassi negoziale ripetuta tra le parti.

  • ISDA Master Agreement (punto 13 b / clausola di proroga)

    any suit, action or proceedings relating to any dispute arising out of or in connection with this Agreement

    Il Master ISDA contiene la clausola di proroga della giurisdizione verso il giudice inglese; la conferma contrattuale che richiama esplicitamente l'ISDA è stata ritenuta idonea a rendere operativa la proroga nei rapporti tra le parti che hanno prestato consenso (in particolare fra operatori professionali con pregresse negoziazioni nello stesso formato).

  • Regolamento UE n. 1215/2012, art. 25 (riferimento interpretativo al Recast)

    I principi giurisprudenziali sviluppati con riferimento alla Convenzione di Bruxelles e al Reg. 44/2001 sono applicabili anche al Regolamento UE 1215/2012 (Recast): l'autonomia negoziale e i requisiti di forma della proroga restano sostanzialmente gli stessi.

  • Regolamento CE n. 44/2001, art. 6, par. 1 (regola di connessione)

    La regola di 'connessione' consente al giudice di trasferire la cognizione di domande accessorie o connesse al giudice competente per la domanda principale; la Corte conferma che se la proroga è valida per la domanda principale contro un convenuto straniero, essa si estende anche alle domande subordinate proposte contro lo stesso convenuto.

  • Art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione a questioni probatorie e di interpretazione, ma la Corte non ha ritenuto violato il principio invocato; ha valutato le prove (rinvii contrattuali, prassi) secondo i criteri processuali applicabili.

  • Legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 64 (riferimento sulla Brexit)

    La Corte ha ritenuto ininfluenti ai fini del decidere le argomentazioni sulla Brexit e sugli eventuali effetti sull'exequatur, non rilevando criticità giuridiche tali da incidere sulla validità della clausola di proroga esaminata.

Massime di principio

  • Una clausola di proroga della giurisdizione contenuta in condizioni generali può soddisfare il requisito della "forma scritta" se il contratto sottoscritto richiama espressamente quelle condizioni e la presenza della clausola è ragionevolmente notabile con l'uso della normale diligenza.
  • Se le parti sono operatori professionali e vi sono precedenti operazioni concluse con lo stesso schema (es. ISDA), la prova dell'effettività del consenso alla clausola di proroga può essere desunta anche dalla prassi negoziale ripetuta e dall'assenza di contestazioni precedenti.
  • Una valida proroga della giurisdizione a favore di un giudice straniero si estende alle domande subordinate avanzate contro lo stesso convenuto straniero; il giudice italiano deve decidere preliminarmente la questione di giurisdizione sulla domanda principale.
  • La proroga non vincola terzi che non hanno prestato consenso: un soggetto estraneo alla pattuizione di proroga (anche se convenuto nello stesso giudizio) conserva la propria regolarità di foro e non può essere trascinato nella giurisdizione straniera per effetto di un accordo al quale non ha aderito.
  • In pratica, per evitare contestazioni è opportuno rendere esplicito e singolarmente accettato il forum selection (ad esempio, con sottoscrizione specifica della clausola o documentazione che provi la ricezione delle condizioni generali), soprattutto se si intende vincolare soggetti non professionali o terzi.
  • Nel valutare la validità di una clausola di proroga, verificare sempre: il testo del contratto firmato, il richiamo alle condizioni generali, la comunicazione delle condizioni all'altra parte, la natura professionale delle parti e l'esistenza di precedenti prassi contrattuali.

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