Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16568/2021 del 11/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo di canoni di locazione e compensi per assistenza relativi a impianti fotovoltaici, chiedendo: i) il riconoscimento della compensazione tra crediti e debiti; ii) il riconoscimento della prededuzione ai sensi dell'art. 74 L.F. per canoni maturati prima dell'apertura della procedura e, alternativamente, la loro ammissione come crediti chirografari; iii) il riconoscimento del privilegio ex art. 2764 c.c. sui canoni non pagati. In cassazione si censurava il decreto del Tribunale di Bologna per non aver riconosciuto la prededuzione ai canoni da locazione (sostenendo l'applicabilità dell'art. 74 L.F. ai contratti di locazione dei fotovoltaici) e per non aver riconosciuto il privilegio, poiché la ricorrente aveva indicato i singoli impianti e riteneva che il privilegio potesse gravare sugli immobili o beni funzionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'art. 74 L.F., pur ampliato dalle riforme del 2006/2007, disciplina eccezionale la prededuzione per contratti ad esecuzione continuata o periodica attinenti essenzialmente a consegne di beni o servizi e non può essere estesa ai contratti di locazione immobiliare; per i contratti di locazione si applicano le norme specifiche (art. 80 L.F.) che prevedono la continuazione del rapporto e la facoltà di recesso del curatore/commissario con conseguente indennizzo che può essere prededucibile, ma non la retroattiva prededuzione dei canoni anteriori all'apertura della procedura. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto correttamente escluso il privilegio ex art. 2764 c.c. perché la ricorrente non aveva indicato, come richiesto dall'art. 93 L.F., il bene concreto sul quale esercitare la prelazione; inoltre gli impianti fotovoltaici non risultavano idonei, per caratteristiche e/o per non essere di proprietà della procedura, a costituire oggetto diretto del privilegio. Per questi motivi il ricorso è respinto e le spese di giudizio di legittimità sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 74 legge fallimentare (L.F.)

    se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati

    La Corte interpreta la norma come disciplina eccezionale e non estendibile indiscriminatamente a tutti i contratti di durata; non si applica ai contratti di locazione immobiliare per i canoni anteriori all'apertura della procedura

  • art. 80 legge fallimentare (L.F.)

    il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto; è prevista la facoltà di recesso con indennizzo

    I contratti di locazione proseguono in costanza di procedura concorsuale e la disciplina rilevante è quella dell'art. 80; l'indennizzo per recesso può essere prededucibile ma la continuazione non realizza di per sé la prededuzione dei canoni anteriori

  • art. 72 legge fallimentare (L.F.)

    norma che disciplina i contratti sospesi alla dichiarazione di fallimento e la possibilità di scioglimento da parte del curatore

    Contrasto con art. 80: l'art. 72 riguarda contratti sospesi e conversione inopponibile alla massa se sciolti; il regime del fallimento prevede sospensione per molte tipologie di contratti, diversamente dall'amministrazione straordinaria

  • art. 93 legge fallimentare (L.F.)

    il ricorso con il quale si propone la domanda di ammissione al passivo deve contenere l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale

    Per ottenere il riconoscimento di un privilegio speciale il creditore deve indicare la descrizione del bene; l'omissione comporta l'ammissione del credito come chirografario

  • art. 2764 cod. civ.

    Il privilegio del locatore può operare solo se sussistono i presupposti materiali (bene idoneo a fornire frutti o beni ad esso inerenti) e formali (individuazione del bene in sede di insinuazione); nel caso, la Corte ha ritenuto insufficiente la mera indicazione degli impianti fotovoltaici e la loro inidoneità ontologica a costituire oggetto del privilegio

  • d.lgs. n. 270 del 1999 (amministrazione straordinaria) art. 20

    I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio nella procedura sono crediti della massa e vanno soddisfatti in prededuzione; giustifica la prosecuzione dei rapporti nell'amministrazione straordinaria

  • d.lgs. n. 5 del 2006 e d.lgs. n. 169 del 2007

    Riforme che hanno modificato art. 74 e altri articoli della L.F.; la Corte valuta la norma nel testo risultante da tali novellazioni

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Previsione sul contributo unificato: la Corte dà atto che sussistono i presupposti processuali per un ulteriore versamento del contributo da parte della ricorrente in ragione della novità della questione

Massime di principio

  • L'art. 74 L.F. è norma di carattere eccezionale per la prededuzione e non si applica automaticamente ai contratti di locazione immobiliare: non riconosce la prededuzione dei canoni anteriori all'apertura della procedura per i semplici contratti di locazione
  • Nei procedimenti concorsuali (anche in amministrazione straordinaria) i contratti di locazione proseguono secondo l'art. 80 L.F.; il commissario/curatore subentra e ha la facoltà di recedere con determinazione dell'indennizzo, che è invece suscettibile di prededuzione
  • Per ottenere un privilegio speciale il creditore deve indicare nei termini dell'art. 93 L.F. la descrizione precisa del bene su cui esercitare la prelazione; l'omissione equivale a trasformare il credito in chirografario
  • La qualificazione di un bene come idoneo al privilegio (es. corresponsione di frutti o funzione di accessorietà) richiede adeguata allegazione e verifica fattuale in sede di merito; deduzioni tardive o generiche in cassazione sono inammissibili
  • Chi invoca la prededuzione o privilegi in una procedura concorsuale deve costruire fin dal primo grado un quadro probatorio e documentale chiaro (contratti, titolarità dei beni, descrizione delle modalità di attività) perché la mancanza di specificità formale comporta rigetto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.