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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16561/2021 del 11/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La banca chiedeva l'insinuazione in privilegio ipotecario di un credito derivante da un finanziamento stipulato il 12/02/2010. Il giudice delegato e il Tribunale di Napoli avevano respinto la domanda ritenendo che il mutuo non si fosse perfezionato perché non vi era prova che il mutuatario avesse ottenuto la disponibilita giuridica delle somme, essendo le somme trattenute dalla banca a estinzione compensativa di un precedente finanziamento e contestualmente garantite da ipoteca, con possibile pregiudizio per gli altri creditori. Il Fallimento aveva anche dedotto simulazione, causa illecita e revocabilita fallimentare del negozio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo del ricorso principale, ritenendo il decreto del Tribunale affetto da motivazione radicalmente contraddittoria: da un lato il Tribunale ha valutato la nullita, la simulazione e la revocabilita del contratto (presupponendo l'esistenza del negozio), dall'altro ha affermato che il contratto non si era perfezionato per mancata disponibilita delle somme (implicando che il negozio non aveva consistenza fattuale). La contraddizione e stata considerata decisiva e ha determinato la cassazione del decreto con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione per ulteriore determinazione, con assorbimento degli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato. Le spese di giudizio di legittimità saranno determinate dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 98 legge fallimentare

    Norma sulla opposizione al ricorso per l'ammissione di crediti; il procedimento di opposizione e stato esperito dal creditore a fronte del rigetto dell'insinuazione in privilegio

  • art. 64 legge fallimentare

    Richiamata dalla curatela per dedurre la revocabilita; il Tribunale ha ritenuto pero non provati i presupposti della revoca (consilium fraudis ed eventus damni)

  • art. 66 legge fallimentare

    Richiamata nel ricorso incidentale in relazione alla revocabilita e alla eventuale azione revocatoria; la corte di legittimita non e entrata nel merito perche ha cassato per vizi motivazionali

  • art. 1813 cod. civ.

    Riguarda la consegna della somma nel contratto di mutuo; la questione attinente alla 'disponibilita giuridica' rispetto alla 'consegna materiale' e stata posta al centro della controversia, ma non decisa in via definitiva dalla Cassazione

  • art. 1988 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova del diritto e alla natura del credito; la Corte non ha deciso il merito probatorio, ma ha cassato per vizio motivazionale

  • artt. 160 e 161 legge fallimentare

    Norme sulla dichiarazione dei crediti nel fallimento; richiamate nella discussione sulla valutazione del credito nella proposta concordataria e nella procedura fallimentare

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiama il divieto di decidere oltre o contro quanto dedotto dalle parti; il ricorrente ha censurato l'uso di una questione di 'mancato perfezionamento' non dedotta dalle parti

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Norma sulla decisione del giudice basata sui fatti e sulle prove; il ricorrente lamentava che il decreto avesse posto a fondamento un fatto incontroverso diversamente da quanto sostenuto dalle parti

  • art. 101 comma 2 cod. proc. civ.

    Obbligo del giudice di indicare alle parti le questioni di ufficio su cui intende fondare la decisione; il ricorrente lamentava violazione di tale garanzia

  • art. 132 comma 2 cod. proc. civ.

    Prescrive l'indicazione delle questioni rilevate d'ufficio e l'opportunita di consentire alle parti di difendersi; il vizio di motivazione denunciato riguarda anche il mancato rispetto di tale prescrizione ove del caso

  • art. 360 n. 4 cod. proc. civ.

    Ground di cassazione per nullita della motivazione; la Corte ha ritenuto sussistente questo vizio in relazione alla motivazione radicalmente contraddittoria del decreto impugnato

  • art. 116 comma 6 Cost.

    Principio relativo al contenuto minimo della motivazione richiesto per consentire il controllo giurisdizionale; la Corte ha richiamato questo parametro per valutare la sufficienza della motivazione

  • artt. 1343, 1344, 1345, 1418, 1419, 2741 cod. civ. (richiamati dal ricorrente incidentale)

    Norme relative a causa, illiceita della causa, simulazione e prova dell'ipoteca; il ricorrente incidentale sosteneva che il contratto fosse in frode alla legge o simulato, ma la questione e stata assorbita dalla cassazione per vizio motivazionale

  • art. 141 cod. civ.

    Richiamata in relazione alla simulazione relativa; la Corte non ha deciso nel merito sulla simulazione a causa del rinvio

  • art. 2901 cod. civ.

    Richiamata rispetto all'azione revocatoria; la pronuncia di merito sul punto e rinviata

Massime di principio

  • Una pronuncia giudiziaria che contiene argomentazioni decisamente inconciliabili tra loro (ad es. considerare simultaneamente inesistente il negozio e al contempo valutarne la nullita/simulazione) puo essere cassata per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c.
  • La Corte richiede una motivazione minima conforme all'art.116, comma 6 Cost.: non ogni contraddizione e causa di nullita, ma la contraddizione deve essere radicale e decisiva per il 'decisum'.
  • Se il giudice intende decidere sulla base di questioni rilevate d'ufficio deve rispettare gli obblighi di cui agli artt.101 e 132 c.p.c., dando alle parti la possibilita di replicare; la mancata attuazione di tali garanzie puo rilevare ai fini del vizio motivazionale.
  • La perfezione del contratto di mutuo richiede prova che il mutuatario abbia acquisito la disponibilita della somma; tale disponibilita puo essere materiale o giuridica, ma deve essere provata e documentata.
  • Operazioni in cui la banca trattiene somme per estinguere debiti pregressi e contestualmente ottiene garanzie reali possono essere valutate alla luce del possibile pregiudizio per gli altri creditori e, se sussistono elementi di dolo o danno, possono integrare profili di revocabilita o illiceita della causa.
  • Le contestazioni di simulazione, causa illecita o revocabilita fallimentare richiedono specifica allegazione e prova (ad es. consilium fraudis, eventus damni); senza tali prove il giudice non puo dichiarare la revoca.
  • In situazioni analoghe a questa, i creditori devono documentare chiaramente le modalita di erogazione (movimenti contabili, accrediti, comunicazioni) per dimostrare la disponibilita giuridica delle somme e prevenire contestazioni sulla perfezione del mutuo.
  • Se la motivazione e cassata per vizi formali o logici, la Corte di cassazione di solito rinvia la causa al giudice di merito per nuovo esame anche dei profili di fatto e di diritto non esaminati definitivamente.

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