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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35478/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di rideterminazione della pena accessoria ex art. 216 L. fall. e, soprattutto, la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione alla condanna per bancarotta (sentenza n. 3399/2019). Il ricorrente deduce che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto sciogliere il vincolo della continuazione rispetto ad uno dei reati satellite per poter concedere il beneficio, avendo sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi (anche in ragione dell'esito positivo dell'affidamento in prova), e che quindi la sospensione poteva essere accordata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato i principi di diritto rilevando che, dopo il riconoscimento della continuazione, la pena complessiva è pari a 3 anni e 8 mesi di reclusione (più multa), superando il limite legale di due anni previsto per la concessione della sospensione condizionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671, comma 3, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di concedere o estendere la sospensione condizionale quando il beneficio insorga o si manifesti per effetto dell'applicazione del concorso formale o della continuazione, purché il beneficio non sia stato espressamente escluso dal giudice della cognizione.

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce il limite massimo di due anni di reclusione per la concessione della sospensione condizionale: quando la pena complessiva determinata (anche in caso di reato continuato) supera tale soglia, il beneficio non può essere concesso.

  • art. 216, ultimo comma, L. fall.

    Norma inerente alle pene accessorie in materia fallimentare; nel caso di specie il ricorrente aveva chiesto la rideterminazione della pena accessoria, richiesta però decisa insieme alla vicenda principale senza mutare l'esito sul beneficio della sospensione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali e a una somma per la Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o comunque alla parte soccombente.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può concedere o estendere la sospensione condizionale quando tale possibilità sorge a seguito dell'applicazione della continuazione o del concorso formale, ma non può eludere i limiti sostanziali previsti dal codice penale.
  • Se la pena complessiva determinata in continuazione supera i due anni di reclusione, la sospensione condizionale non è concedibile ai sensi dell'art. 163 c.p.; la mera posizione personale positiva del condannato (es. buon esito dell'affidamento in prova) non è sufficiente a mutare questo limite legale.
  • Non è possibile chiedere al giudice dell'esecuzione lo "scioglimento" della continuazione al solo fine di ottenere la sospensione condizionale se la qualificazione giuridica e la somma delle pene, così come risultano, non consentono il beneficio; eventuali censure sulla corretta determinazione della continuazione vanno dirette in sede di impugnazione del giudizio di merito o motivate con ragioni concrete che ne giustifichino la revoca.
  • Il giudice dell'esecuzione deve verificare anche se il beneficio sia stato espressamente escluso dal giudice della cognizione: in tal caso l'estensione è preclusa.
  • Prima di proporre ricorsi in cassazione su questioni esecutive, valutare la fondatezza della doglianza alla luce dei limiti normativi (es. tetti di pena) per evitare condanne alle spese e alla Cassa delle ammende per ricorso manifestamente infondato.

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