Cassazione Penale, Sentenza n. 44845/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di custodia cautelare in carcere contestando: a) l'inutilizzabilità degli atti prodotti dopo il 28/03/2022 per presunta mancata proroga dei termini delle indagini preliminari (violazione artt. 335, 405, 406, 407, 125 c.p.p.); b) la mancanza di gravi indizi in relazione al reato di frode carosello (art. 2 D.Lgs. n.74/2000) perché la società Mastertrade non avrebbe effettuato cessioni intracomunitarie dimostrabili; c) l'errata qualificazione di riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p.) nonostante la tracciabilità dei movimenti bancari e la sussistenza di legittimità nella cessione del credito (Phoenix LLC); d) la carenza di indizi e di partecipazione causale rispetto ai reati contro la pubblica amministrazione (artt. 319, 319-ter, 321, 615-ter c.p.), con contestuale richiesta di rilettura delle intercettazioni; e) l'inadeguatezza della motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove e di reiterazione), anche alla luce del sequestro delle società e della nomina di amministratori giudiziari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sui profili processuali ha confermato il principio secondo cui il termine delle indagini decorre dalla data di iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato, sicché eventuali ritardi del PM non incidono sui termini della fase cautelare salvo responsabilità disciplinare o penale del magistrato. Sulle censure sostanziali la Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione dei gravi indizi è in gran parte questione di merito riservata al giudice di merito; la motivazione del Tribunale del Riesame è stata ritenuta adeguata e non manifestamente illogica riguardo alle intercettazioni, alla ricostruzione del ruolo di Ferri nel reinvestimento dei proventi illeciti (anche in operazioni sul rame) e all'esistenza del credito Phoenix LLC così come alla sussistenza degli indizi per i reati di riciclaggio/autoriciclaggio e per i reati contro la pubblica amministrazione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale (contatti a Dubai, prosecuzione delle attività illecite) e ha confermato la misura. Conseguenza: ricorso rigettato e applicazione delle conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. (condanna alle spese processuali).
Norme richiamate
art. 335, art. 405, art. 406, art. 407, art. 125, art. 616
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il termine delle indagini decorre dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335) e che i ritardi nell'iscrizione da parte del PM non incidono automaticamente sui termini processuali ai fini dell'art. 407 c.p.p.; infine ha disposto le conseguenze di rigetto ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
art. 416 (associazione per delinquere), art. 56, art. 61-bis, art. 81 co. finale, art. 110, art. 319, art. 319-ter, art. 321, art. 615-ter, art. 648-bis, art. 648-ter.1
Le norme penali sono richiamate per inquadrare i molteplici capi di imputazione: associazione a delinquere, delitti contro la P.A., riciclaggio e autoriciclaggio; la Corte ha ritenuto che gli indizi raccolti siano stati adeguatamente motivati rispetto a tali fattispecie.
art. 2, art. 6 co. 1-bis, art. 8
Richiamato per la disciplina delle frodi IVA e delle fattispecie di frode carosello; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivazione sufficiente in ordine alla configurabilità della frode e al ruolo di Mastertrade e del suo rappresentante.
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez.6, n. 4844/2018 (Ludovisi); SS.UU. 22.3.2000 n.11 (Audino); Cass. Pen. n. 50701/2016 e altre
I precedenti sono utilizzati per consolidare i principi: decorrenza dei termini dall'iscrizione, ammissibilità dei motivi di cassazione relativi ai gravi indizi solo se fondati su violazioni di norme o manifesta illogicità, e la limitata sindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni probatorie del merito.
Massime di principio
- Il termine delle indagini preliminari decorre dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato; ritardi imputabili al PM non valgono automaticamente a invalidare atti successivi salvo responsabilità del magistrato.
- In Cassazione le censure relative all'insussistenza dei gravi indizi sono ammesse solo se denunciano violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un libero riesame dei fatti.
- L'interpretazione e il peso delle intercettazioni sono valutazioni di merito riservate al giudice di merito; la loro rilevanza può essere sindacata in sede di legittimità soltanto per manifesta illogicità o irragionevolezza.
- Per i reati di riciclaggio/autoriciclaggio la sussidiarietà e la tracciabilità delle operazioni sono elementi decisivi: operazioni tracciate possono ridurre l'idoneità a configurare riciclaggio se non emergono attività dirette a rendere non tracciabili i proventi.
- La misura cautelare personale richiede una prognosi concreta e attuale del pericolo (fuga, reiterazione o inquinamento delle prove); elementi quali contatti internazionali o la persistenza di attività illecite possono legittimare la custodia cautelare anche se sono stati posti sequestri patrimoniali.
- Chi contesta la motivazione di un provvedimento cautelare dovrebbe mirare a dimostrare errori di diritto o palese illogicità nella motivazione, fornendo contestazioni precise e non una semplice diversa ricostruzione dei fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44606/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44607/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44611/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44612/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44614/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44615/2023 del 07/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →