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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21390/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imprenditore fallito contro la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. In quell'ordinanza la Corte aveva condannato il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, ma nel dispositivo non aveva inserito espressamente la distrazione delle spese in favore dello Stato, pur essendo il difensore del curatore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il curatore ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale per aggiungere la formula di distrazione ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002; dopo una rinuncia all'istanza, il curatore ha riproposto la richiesta. La Corte ha verificato che il ricorso per correzione era stato correttamente notificato, che l'omissione era effettiva e che nulla ostava all'intervento emendativo, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla possibilità di correggere d'ufficio anche in presenza di inammissibilità del ricorso ex art. 391-bis c.p.c., quando vi sia contraddittorio e l'esigenza di riallineare il testo formale al reale contenuto della decisione.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che nell'ordinanza n. 5480/2023, accanto alla condanna alle spese già pronunciata nei confronti del ricorrente soccombente, fosse inserita la locuzione 'con distrazione delle spese in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002'. Ha inoltre disposto l'attuazione del provvedimento da parte del cancelliere ai sensi dell'art. 196-quinquies ult. comma disp. att. c.p.c. e ha ribadito che, nel procedimento di correzione degli errori materiali, non si provvede sulle spese e non è dovuto il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    indicato come rimedio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, nel procedimento a monte della pronuncia da correggere

  • art. 83 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    la condanna alle spese nei confronti della parte soccombente non ammessa al patrocinio deve essere seguita dalla previsione che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

  • art. 391-bis c.p.c.

    il giudizio di correzione non è impedito dall'inammissibilità o improcedibilità del ricorso, potendo la Corte correggere d'ufficio le proprie statuizioni se vi è contraddittorio e ricorrono i presupposti dell'intervento emendativo

  • artt. 287 e 391-bis c.p.c.

    costituiscono il fondamento del procedimento di correzione degli errori materiali

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato in via analogica: l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è rimediabile con il procedimento di correzione degli errori materiali

  • art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.

    il cancelliere è incaricato di dare attuazione al provvedimento di correzione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non ricorrono i presupposti per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo nel procedimento di correzione

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali la Corte di cassazione può intervenire anche d'ufficio sulle proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e sussistano i presupposti dell'emenda, poiché prevale l'esigenza di eliminare la difformità tra il testo formale del provvedimento e il suo reale contenuto decisorio.
  • L'omissione nel dispositivo della statuizione sulla distrazione delle spese in favore dello Stato, quando dovuta per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali non dà luogo a una nuova regolamentazione delle spese del procedimento stesso e non comporta, in mancanza dei presupposti specifici, l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
  • La corretta notificazione dell'istanza di correzione e la mancata opposizione delle parti costituiscono elementi rilevanti per la regolare instaurazione del contraddittorio nel procedimento di correzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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