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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02576/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure sollecitassero una nuova valutazione del merito già compiutamente esaminato dal giudice di appello, il cui ragionamento risultava logico e sorretto dalle emergenze probatorie. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a un anno e due mesi di reclusione per violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. Il ricorso era articolato in tre doglianze e sostanzialmente mirava a una rivalutazione nel merito della vicenda, contestando la configurabilità del reato ascritto. La Corte di cassazione ha rilevato che la decisione di merito era stata fondata su elementi probatori e logici coerenti: il controllo della polizia avvenne in un luogo e a un orario incompatibili con l'autorizzazione a spostarsi dal Comune di Penne verso il SER.D. di Pescara solo nella fascia oraria prestabilita.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma incriminatrice contestata all'imputato; la Corte ne presuppone la violazione sulla base dell'allontanamento in orario e luogo incompatibili con l'autorizzazione ricevuta.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente, a seguito della declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono in una richiesta di riesame del merito e la sentenza impugnata ha già affrontato la questione con motivazione logica e coerente con le emergenze probatorie.
  • La ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione se è sorretta da elementi fattuali univoci e da un ragionamento non manifestamente illogico.
  • Ai fini della configurazione della violazione delle prescrizioni connesse a una misura o autorizzazione, assumono rilievo decisivo il luogo e l'orario del controllo quando risultano oggettivamente incompatibili con i limiti imposti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiReati contro la PA

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