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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18068/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasceva dalla richiesta di due proprietari di un terreno nel Comune di Bernalda di ottenere la restituzione di una porzione di area che assumevano essere rimasta estranea all’espropriazione per la realizzazione di alloggi popolari e che sarebbe stata quindi illegittimamente occupata. La società costruttrice, nel costituirsi, contestava l’occupazione eccedente e proponeva anche domanda riconvenzionale di restituzione di due appartamenti dati in permuta per altra porzione di terreno, ritenuta poi già espropriata. In una seconda causa gli stessi attori chiedevano, anche contro il Comune, l’accertamento della loro esclusiva proprietà del suolo e del fabbricato e il risarcimento dei danni. In appello i proprietari censuravano sia la nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla causa riunita e per mancata indicazione di alcune parti, sia la condanna a loro carico; la controparte proponeva appello incidentale sulla forma della restituzione. In cassazione i ricorrenti avevano inizialmente dedotto tre motivi: il primo per omessa integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., il secondo per violazione dell’art. 342 c.p.c. sull’inammissibilità di un motivo di appello, il terzo per violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. in tema di parziale compensazione delle spese. Prima della decisione i ricorrenti rinunciavano ai primi due motivi, mantenendo solo il terzo, relativo alla regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia ai primi due motivi, dichiarandoli inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, senza estinzione del processo perché non vi era rinuncia al ricorso nel suo complesso. Sul terzo motivo ha dichiarato l’inammissibilità, ritenendo che la valutazione della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote di compensazione delle spese rientrino nel potere discrezionale del giudice di merito e non siano sindacabili in cassazione, non essendo necessaria una proporzione matematica tra domande accolte e spese poste a carico del soccombente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    La censura sull’omessa integrazione del contraddittorio è stata considerata rinunciabile; il vizio, se non dedotto, può formare giudicato sulla sentenza d’appello.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura sulla presunta erronea declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello è stata rinunciata e quindi non esaminata nel merito.

  • art. 390 c.p.c.

    Non si applica quando vi è rinuncia solo ad alcuni motivi di ricorso e non al ricorso intero; perciò non opera l’effetto estintivo del processo.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione o compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una proporzionalità esatta tra accoglimento della domanda e spese poste a carico della parte soccombente.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La doglianza sulla liquidazione delle spese è stata prospettata come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che in realtà investisse un apprezzamento discrezionale non censurabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia a uno o più motivi di ricorso per cassazione non equivale necessariamente a rinuncia al ricorso intero: in tal caso non si produce l’estinzione del processo, ma opera la sopravvenuta inammissibilità dei motivi rinunciati per difetto di interesse.
  • Anche un motivo relativo a vizi della sentenza d’appello, come l’omessa integrazione del contraddittorio, è suscettibile di rinuncia dopo la proposizione del ricorso, poiché il vizio non dedotto può consolidarsi nel giudicato.
  • La valutazione della soccombenza reciproca e la determinazione della misura della compensazione o ripartizione delle spese processuali appartengono al potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti della violazione di legge effettiva.
  • Non è richiesto che la ripartizione delle spese segua una proporzione matematica esatta rispetto al numero o al valore delle domande accolte e respinte; è sufficiente che il giudice dia conto, anche implicitamente, dell’esistenza di una soccombenza reciproca.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente resta soccombente anche ai fini della condanna alle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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