Cassazione Penale, Sentenza n. 36336/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione di bancarotta societaria (artt. 110 cod. pen., 223 e 216 R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e false scritture contabili: il ricorrente, nella qualità di componente del consiglio di amministrazione e socio (originario 30%), è accusato di avere concorso nella causazione del dissesto della Digitmedia S.r.l. mediante una fittizia operazione di capitalizzazione consistente nell'apporto di un pacchetto obbligazionario Deutsche Bank del valore nominale di 7 milioni di euro, effettuato tramite la CR Holding (Tenconi) e falso attestato da una perizia; tale falso avrebbe consentito alla società di apparire con capitale sociale superiore a 6 milioni per ottenere licenze televisive nazionali; è contestata altresì la tenuta di scritture contabili che non consentivano la ricostruzione del patrimonio. In Cassazione il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazione di legge per mancata prova della sua partecipazione materiale e della sua consapevolezza della fittizietà dell'operazione, lamentando l'uso di presunzioni e il mancato esame della tesi difensiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che la Corte di Appello, nel giudizio di rinvio, ha adeguatamente motivato la responsabilità del ricorrente come extraneus concorrente, valorizzando la chiamata in correità di Cesare Tenconi (che ha dichiarato la comune consapevolezza della falsità dell'aumento di capitale), l'esposto del collegio sindacale, la sproporzione delle quote dopo l'aumento (CR Holding ottenne solo il 9,1% nonostante il conferimento apparente di 7 milioni), la ricerca infruttuosa dei titoli e il comportamento del ricorrente (partecipazione alla delibera, omissione di atti di dissentimento, ritardo nelle ricerche). La Corte ha ritenuto provata la consapevolezza della natura fraudolenta dell'operazione e il relativo dolo richiesto per la bancarotta causativa del dissesto; ha quindi respinto i motivi relativi alla mancata analisi dell'elemento soggettivo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Articolazione della responsabilità per concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto applicabile la partecipazione del ricorrente come extraneus concorrente in base alle prove e alle dichiarazioni rese da terzi.
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
art. 223, art. 216, primo e secondo comma
Norme sulla bancarotta societaria e sugli obblighi di amministratori e altri soggetti; la Corte ha ritenuto che la condotta posta in essere (fittizio aumento di capitale, false scritture) abbia cagionato o contribuito a cagionare il dissesto, e che il ricorrente potesse essere ritenuto responsabile ai sensi di tali disposizioni.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e; art. 173 disp. att. c.p.p.; art. 616
Art. 606: limiti e criteri di impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge, oggetto del ricorso; art. 173 disp. att.: limiti entro i quali sono enunciati i motivi di cassazione; art. 616: condanna alle spese processuali a carico del ricorrente, qui applicata dalla Corte.
Principio di giurisprudenza della Corte di Cassazione
massime su dolo nella bancarotta (Cass. Sez. 5, n. 50489/2018, n. 42257/2014, n. 23091/2012)
Il dolo nella bancarotta causativa va inteso come consapevolezza della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e dello squilibrio economico; la Corte ha applicato questo principio per ritenere che la condotta del ricorrente manifestasse tale consapevolezza.
Massime di principio
- La partecipazione ad operazioni societarie fraudolente può essere riconosciuta anche a soggetti privi di formale carica amministrativa se emergono elementi di condotta concreta (partecipazione a deliberazioni, mantenimento sostanziale della titolarità delle quote, omissioni rilevanti) e di interesse diretto all'effetto fraudolento (ottenimento di licenze).
- Le dichiarazioni di un coautore o delatore (chiamata in correità) sono utilizzabili come elemento probatorio, se rese con assistenza difensiva e corroborate da riscontri oggettivi (esposto del collegio sindacale, ricerche infruttuose dei titoli, falsificazione di perizie).
- Il dolo nella bancarotta non richiede la prova di un'intenzionalità di causare insolvenza in senso formale, ma la consapevolezza della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e dello squilibrio finanziario; tale stato mentale può essere desunto da una condotta protratta e da interessi manifesti nella falsificazione.
- La mera mancanza di una carica amministrativa formale non esclude responsabilità penale: conta il ruolo effettivo e la partecipazione fattuale alle scelte societarie rilevanti.
- In difesa, per contrastare accuse di concorso e dolo occorre produrre elementi che smentiscano la consapevolezza (per esempio prova di iniziative tempestive di verifica, atti di dissenso/documentati, mancanza di benefici dall'operazione) e confutare la credibilità o la fondatezza delle dichiarazioni del chiamato in correità.
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