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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16789/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto dall'amministrazione finanziaria a una richiesta di rimborso IVA relativa all'anno 2010 presentata da un soggetto stabilito in altro Stato membro dell'Unione europea e privo di stabile organizzazione in Italia. La contribuente aveva già inoltrato una precedente istanza di rimborso, accolta, e in seguito aveva presentato una nuova domanda, qualificata come integrativa della precedente. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto tardiva questa seconda istanza, considerando il termine per la presentazione della domanda di rimborso come decadenziale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 18/2010, dell'art. 38-bis2 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2, comma 1, n. 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 1.4.2010, sostenendo che il termine non avesse natura perentoria e che la domanda integrativa non potesse essere ritenuta decaduta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'unico motivo, affermando che il termine per la presentazione delle domande di rimborso IVA da parte di soggetti comunitari non residenti nello Stato di rimborso ha natura decadenziale. La decisione impugnata è stata quindi confermata perché la nuova istanza, presentata il 14.2.2012, era oltre il termine del 30.9.2011. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per censurare violazione e falsa applicazione di legge sostanziale.

  • art. 5 del D.Lgs. n. 18/2010

    Richiamato dalla ricorrente come disposizione asseritamente violata in tema di rimborso IVA ai soggetti non residenti.

  • art. 38-bis2 del d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente come base normativa del rimborso IVA; la Corte ne conferma la disciplina applicabile nel sistema del rimborso ai soggetti UE non residenti.

  • art. 38-ter del d.P.R. n. 633/1972

    La Corte lo richiama quale disposizione che regola il rimborso IVA ai soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri dell'Unione e privi di stabile organizzazione in Italia.

  • art. 1, comma 2, del d.m. 20 maggio 1982

    Il termine semestrale previsto dalla norma, richiamato dal comma 6 dell'art. 38-ter, è qualificato come termine di decadenza.

  • art. 7 della Direttiva del Consiglio CEE 6 dicembre 1979, n. 79/1072/CEE

    La giurisprudenza della Corte di giustizia, richiamata dalla Cassazione, ha chiarito la natura decadenziale del termine di presentazione dell'istanza di rimborso nella disciplina ratione temporis applicabile.

  • art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE

    «al più tardi il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento»

    Il termine per la presentazione della richiesta di rimborso è qualificato come termine di decadenza; la sua inosservanza comporta la perdita del diritto al rimborso IVA.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rimborso IVA spettante a soggetti stabiliti in un altro Stato membro e privi di stabile organizzazione nello Stato di rimborso, il termine per la presentazione dell'istanza ha natura decadenziale e non meramente ordinatoria.
  • La presentazione di una domanda di rimborso oltre il termine previsto comporta la decadenza dal diritto, anche se la richiesta sia qualificata come integrativa di una precedente istanza già presentata per la medesima annualità.
  • La certezza del diritto in materia fiscale impedisce che la posizione del soggetto passivo resti indefinitamente controversa; da ciò discende la perentorietà del termine per la domanda di rimborso IVA.
  • Quando la Corte di giustizia ha già interpretato in senso decadenziale il termine previsto dalla disciplina unionale, il giudice nazionale deve conformarsi a tale lettura nell'applicazione della normativa interna e unionale pertinente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiDecadenza

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