Cassazione Civile, Ordinanza n. 12750/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio possessorio promosso per tutelare due aperture al secondo piano di un immobile, che i ricorrenti assumevano essere vedute: deducevano che i lavori edilizi eseguiti sul fondo confinante ne avessero occultato o compromesso l’esercizio, chiedendo reintegrazione o manutenzione nel possesso, sospensione dei lavori e ripristino dello stato dei luoghi. Il convenuto aveva anche proposto domanda riconvenzionale nel possessorio, poi non più rilevante nel giudizio di legittimità. Il Tribunale, all’esito della fase possessoria e poi nel merito, aveva accolto la tutela possessoria ritenendo le aperture vedute; la Corte d’appello ha invece riformato, qualificando le aperture come luci irregolari e revocando il ripristino ordinato in precedenza. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione del giudicato esterno e del principio del ne bis in idem, sostenendo che una precedente sentenza d’appello avrebbe già qualificato quelle aperture come vedute; 2) violazione dell’art. 900 c.c. e vizio di sussunzione, perché la Corte territoriale avrebbe errato nel qualificare le aperture come luci irregolari e non come vedute, anche per avere fatto riferimento a una persona di statura media anziché ordinaria; 3) violazione dell’art. 2702 c.c. e delle norme sulla trascrizione, perché la convenzione originaria che aveva dato causa alla realizzazione delle aperture sarebbe stata inopponibile alle parti del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso preliminarmente la tardività dell’impugnazione, applicando il termine lungo annuale per i giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009, con conseguente tempestività del ricorso. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato esterno invocato non era opponibile al ricorrente che non aveva partecipato al precedente giudizio petitorio, difettando la coincidenza soggettiva tra i due processi. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte d’appello si era conformata ai criteri giurisprudenziali distintivi tra veduta e luce: la veduta richiede, oltre all’inspectio, anche la prospectio, cioè la possibilità di affacciarsi e guardare nel fondo vicino; nel caso concreto, sulla base della CTU e del sopralluogo, l’affaccio era possibile solo con caratteristiche tali da escludere una normale veduta. Il richiamo alla statura media è stato considerato impreciso ma non decisivo, perché la motivazione sostanziale era comunque coerente con il parametro della persona di ordinaria statura. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la convenzione richiamata dalla Corte d’appello era stata menzionata solo ad abundantiam per spiegare l’origine storica delle aperture, non per fondare l’efficacia petitoria della scrittura privata nei confronti delle parti. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per i giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009 continua ad applicarsi il termine lungo annuale di impugnazione, e non quello semestrale introdotto successivamente.
art. 58, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69
La disciplina transitoria consente di mantenere il termine annuale di impugnazione per i giudizi iniziati anteriormente al 4 luglio 2009.
La partecipazione del consigliere delegato proponente non determina incompatibilità nel collegio che decide il ricorso.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
Non ricorre incompatibilità del giudice per la partecipazione alla fase di proposta accelerata, secondo l’orientamento richiamato delle Sezioni Unite.
È esclusa l’incompatibilità del componente del collegio per la precedente partecipazione come consigliere delegato proponente.
Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, ma produce effetti solo tra le stesse parti o loro aventi causa.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il vizio di cui al n. 5 non può essere usato per censurare una mera qualificazione giuridica; la qualificazione dell’apertura come veduta o luce va verificata come violazione di legge solo se la motivazione si discosta dai criteri normativi e giurisprudenziali.
È ammissibile in cassazione la produzione di documenti relativi alla formazione successiva del giudicato esterno.
La veduta richiede la possibilità di inspectio e prospectio sul fondo vicino; se manca un affaccio effettivo e comodo, l’apertura non è veduta.
Le aperture che non consentono la veduta possono essere qualificate come luci, soggette alla diversa disciplina di regolarizzazione.
La doglianza sull’efficacia della scrittura privata era inconferente, perché la convenzione richiamata non era stata posta a base decisiva della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti, è dovuto l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, ma può essere utilmente opposto solo se sussiste piena coincidenza soggettiva tra il giudizio definito dal giudicato e quello in corso.
- La distinzione tra veduta e luce va compiuta sulla base delle caratteristiche oggettive dell’apertura e della concreta possibilità di inspectio e prospectio sul fondo vicino; se l’affaccio è possibile solo in modo non ordinario o con modalità che escludono un comodo uso della veduta, l’apertura non è qualificabile come veduta.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per contestare una qualificazione giuridica o la valutazione tecnica compiuta dal giudice di merito, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il richiamo a documenti o convenzioni pregresse è irrilevante se essi sono menzionati solo incidentalmente e non costituiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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