Cassazione Civile, Ordinanza n. 32542/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare nella quale la parte esecutata aveva chiesto l'estinzione del processo esecutivo per asserita tardiva riassunzione, domanda respinta dal giudice dell'esecuzione e poi dal tribunale in sede di reclamo ex art. 630 c.p.c.; la corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti hanno proposto due motivi contro la sentenza di appello, ma la Corte non esamina il merito delle censure perché rileva in via pregiudiziale che il ricorso principale è redatto in forma "assemblata", con integrale riproduzione di atti e documenti e senza una chiara e sintetica esposizione dei fatti di causa essenziali alla comprensione dei motivi. Secondo la Corte, dall'atto non emerge neppure lo svolgimento concreto della vicenda esecutiva: non sono chiariti il tipo di esecuzione, la fase in cui si trovava, l'eventuale provvedimento di sospensione conseguente alla presentazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f., né la data e le ragioni dell'eventuale mancata celebrazione dell'udienza. Il controricorrente ha proposto ricorso incidentale condizionato, assorbito dall'inammissibilità del principale.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ritenendo che l'esposizione dei fatti fosse priva di sinteticità e chiarezza e sostanzialmente incomprensibile. Conseguentemente dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso
Il requisito dell'esposizione dei fatti è interpretato in senso rigoroso: deve essere chiaro, sintetico e limitato ai soli fatti essenziali, non potendo consistere nella riproduzione integrale e acritica di atti e documenti.
È la norma processuale richiamata per il reclamo avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'istanza di estinzione della procedura.
art. 182-bis l.f.
È richiamato solo come dato fattuale: la parte ricorrente aveva presentato un ricorso per omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, con la relativa sospensione temporanea delle azioni esecutive o cautelari.
Sono richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 24 Cost.
La Corte collega il rispetto del requisito di sinteticità e chiarezza all'effettiva tutela del diritto di difesa.
art. 111, comma 2, Cost.
È richiamato per affermare che il processo deve svolgersi nel rispetto del giusto processo e senza oneri superflui.
art. 6 CEDU
È evocato in parallelo ai principi costituzionali del giusto processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione dei fatti chiara, sintetica e circoscritta agli elementi essenziali per comprendere i motivi di impugnazione; la riproduzione integrale di atti e documenti è incompatibile con l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. quando impedisca l'immediata intelligibilità della controversia.
- L'inosservanza del requisito di sinteticità e chiarezza non è un vizio meramente formale, ma può tradursi in una inammissibilità sostanziale quando renda oscure le questioni controverse e impedisca la valutazione dei motivi di ricorso.
- Gli atti successivi non possono colmare le lacune dell'esposizione dei fatti contenuta nel ricorso; il requisito di autosufficienza deve essere soddisfatto nell'atto introduttivo.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
- In caso di inammissibilità dell'impugnazione, il ricorrente è tenuto alle spese e può sorgere l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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