Cassazione Penale, Ordinanza n. 05302/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Le due imputate avevano proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona, poi trattato come ricorso per cassazione per l'inappellabilità della decisione. Il giudice di merito le aveva condannate, in concorso tra loro ex art. 110 c.p., per il reato di cui all'art. 677, comma 3, c.p., alla pena di euro 500 di ammenda ciascuna, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in sede civile. Nel ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità e della condanna risarcitoria, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché integralmente volto a una rivalutazione del fatto e delle fonti di prova, attività preclusa al giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato la mancata correlazione con la motivazione del giudice di merito, che aveva richiamato le conclusioni del consulente di parte e del perito sulla sussistenza di un pericolo concreto per l'incolumità delle persone abitanti nell'immobile confinante, con conseguente ulteriore profilo di aspecificità. Le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per affermare la responsabilità in concorso delle due imputate per il reato contestato.
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito; il testo non ne esplicita oltre il contenuto, ma la sentenza valorizza il pericolo concreto per l'incolumità delle persone abitanti nell'immobile confinante.
Richiamato implicitamente dal riferimento ai motivi di violazione di legge e vizio di motivazione dedotti in cassazione.
La declaratoria di inammissibilità è ricondotta alla deduzione di censure di merito e alla loro aspecificità, profili tipici dell'inammissibilità del ricorso.
Applicato per la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né una diversa lettura delle fonti di prova, quando il ricorso si risolva in una critica di merito alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure generiche o meramente assertive, senza misurarsi con gli argomenti decisivi del provvedimento.
- La deduzione di vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; il controllo di legittimità resta circoscritto alla coerenza logica e alla tenuta giuridica della motivazione, non al merito dell'apprezzamento delle prove.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione anche sulle conclusioni di un consulente di parte e di un perito circa l'esistenza di un pericolo concreto, il ricorso che ometta di confrontarsi con tali passaggi motivazionali è affetto da aspecificità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05157/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05253/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05267/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05268/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05269/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05270/2025 del 10/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →