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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13770/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto responsabile in appello di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, riqualificate ai sensi del comma 5 della stessa norma. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, con riferimento anche all'art. 192 c.p.p., in relazione agli episodi indicati ai capi 1 e 2 della rubrica. In particolare, contestava la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e la valutazione della prova: per il capo 1 sosteneva che non fosse dimostrato che l'oggetto dello scambio osservato dalle forze dell'ordine fosse stupefacente; per il capo 2 contestava il collegamento tra il ricorrente e altro soggetto, ritenuto agente su suo mandato. Deduceva inoltre il mancato accertamento della natura della sostanza stupefacente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze investissero profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità, ove sorretti da motivazione congrua. Ha inoltre osservato che, quanto al capo 1, la sentenza d'appello aveva logicamente desunto dalla conversazione registrata e dallo scambio osservato dalle forze dell'ordine che l'oggetto dello scambio fosse droga, anche in considerazione del rapporto abituale di rifornimento tra i soggetti; quanto al capo 2, la motivazione di merito aveva ricostruito in modo preciso e circostanziato le conversazioni rilevanti, da cui era stato tratto il collegamento tra i soggetti e il fatto che il secondo agisse su mandato del primo. La censura sulla natura della sostanza è stata giudicata generica, perché il ricorso non spiegava quale rilievo avesse tale profilo, a fronte della già riconosciuta fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, per tutti gli episodi oggetto di condanna. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice contestata; la Corte richiama la riqualificazione delle condotte nel comma 5 e considera sufficiente, ai fini della decisione, la motivazione di merito che ha ritenuto integrata la fattispecie per tutti gli episodi condannati.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Disposizione applicata in riqualificazione; la Corte evidenzia che la condanna è intervenuta per fatti sussunti nel comma 5, rendendo non decisiva la censura sulla specifica natura della sostanza ai fini della tenuta della decisione.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare la valutazione della prova; la Corte ribadisce che le censure che mirano a una diversa lettura del compendio probatorio non sono deducibili in cassazione quando la motivazione del merito sia congrua e logica.

  • art. 606 c.p.p.

    Anche se non espressamente indicato, la Corte fa riferimento al numerus clausus dei motivi deducibili in cassazione, richiamando il limite alla proponibilità di censure che investono la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una diversa valutazione della prova e una nuova ricostruzione del fatto, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
  • La motivazione che valorizzi intercettazioni o conversazioni, riscontri esterni e il contesto relazionale tra i soggetti può legittimamente fondare l'affermazione di responsabilità per reati in materia di stupefacenti, se il ragionamento inferenziale del giudice è plausibile e non manifestamente illogico.
  • La censura sulla mancata prova della specifica qualità della sostanza stupefacente è inammissibile se non indica in modo puntuale quale decisivo pregiudizio derivi alla decisione, soprattutto quando la condanna sia stata già pronunciata per la fattispecie attenuata ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
  • La deduzione di un vizio motivazionale deve confrontarsi con la reale portata della motivazione impugnata: se la sentenza di appello ha ricostruito in modo analitico e circostanziato gli episodi, il ricorso deve indicare specifiche criticità logiche o giuridiche, altrimenti è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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