Sentenza n. 11573/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad - Pakistan in ordine alla richiesta di appuntamento presso la sede diplomatica per l’avvio delle formalità volte al rilascio del visto di ingresso in Italia, a seguito del rilascio dallo Sportello Unico per l''Immigrazione di Torino del nulla osta al lavoro subordinato stagionale prot. n. P-TO/L/Q/2023/105235
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sulla richiesta di fissazione dell'appuntamento per l'avvio della procedura di rilascio del visto di ingresso in Italia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino pakistano, ha proposto un ricorso avverso il silenzio dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sulla richiesta di fissazione dell'appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda di visto, a seguito del rilascio da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino del nulla osta al lavoro subordinato stagionale. Nel corso del giudizio il TAR aveva rilevato l'irregolarità della procura alle liti, rilasciata all'estero senza le formalità richieste, assegnando un termine per la sanatoria. Alla scadenza, la procura depositata risultava ancora priva dei requisiti formali necessari: autenticazione da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato nello Stato estero e legalizzazione da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, oppure apostille nei casi previsti dalla Convenzione dell'Aja.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dello jus postulandi. Ha affermato che la procura alle liti rilasciata all'estero deve essere sottoscritta dal ricorrente e autenticata secondo la legge dello Stato estero da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirle pubblica fede. L'autenticazione non può essere validamente effettuata dal difensore italiano, poiché il relativo potere non si estende oltre il territorio nazionale, né tale limite può essere superato mediante collegamenti video a distanza. Per poter essere utilizzata in Italia, la procura deve inoltre essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se lo Stato è aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille. Poiché la procura non possedeva tali requisiti nonostante il termine assegnato per la sanatoria, è stata esclusa la valida instaurazione del rapporto processuale. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 445/2000
La procura formata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo l'applicazione di strumenti internazionali sostitutivi.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
La legalizzazione degli atti formati all'estero rientra tra le attività delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, secondo quanto richiamato dal giudice.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
Per gli Stati aderenti, l'apostille costituisce alternativa alla legalizzazione consolare ai fini dell'utilizzabilità in Italia dell'atto formato all'estero.
legge 1253/1966
Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'apostille.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; non è sufficiente l'autenticazione effettuata dal difensore italiano.
- Il potere di autenticazione del difensore italiano non si estende territorialmente all'estero e non può essere esteso mediante collegamenti video a distanza.
- Per essere validamente utilizzata nel processo amministrativo italiano, una procura formata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se ricorrono i presupposti convenzionali, munita di apostille.
- La mancata sanatoria, entro il termine assegnato dal giudice, dell'irregolarità formale della procura alle liti comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto dello jus postulandi.
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