Cassazione Penale, Ordinanza n. 06494/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando da un lato la genericità e non specificità delle censure sulla responsabilità, dall'altro la non sindacabilità in cassazione della determinazione della pena quando sia congruamente motivata e non arbitraria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per rapina e lesioni. Con i primi due motivi ha dedotto violazioni di legge e vizi motivazionali in punto di responsabilità per entrambi i reati, contestando in particolare la sussistenza degli elementi costitutivi della rapina e il contributo concorsuale in relazione alle lesioni. Con il terzo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi privi dei requisiti di specificità ex art. 581 c.p.p., osservando che, in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve confrontarsi con le rationes decidendi delle sentenze di merito e non può limitarsi a riproporre doglianze già disattese o a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio. Ha inoltre escluso la deducibilità in sede di legittimità delle censure che mirano a una diversa lettura delle prove senza indicare specifici travisamenti decisivi. Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito perché attinente alla discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena, sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
Norme richiamate
Il ricorso deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità, specie nel caso di doppia conforme, comporta inammissibilità.
La graduazione della pena può essere motivata con il richiamo agli elementi di commisurazione ritenuti rilevanti; non è necessaria una motivazione analitica in presenza di pena inferiore alla media edittale, se la decisione non è arbitraria o manifestamente illogica.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alle rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure di appello non è sufficiente.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di cassazione sulla motivazione richiede una critica puntuale delle ragioni poste a base delle decisioni di merito, non una generica contestazione del loro esito probatorio.
- La censura che mira a ottenere una diversa valutazione delle prove è inammissibile se non individua specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica o arbitraria; un richiamo agli elementi di cui all'art. 133 c.p. può bastare.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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