Cassazione Penale, Ordinanza n. 21375/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per truffa. Con il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità, sostenendo l'insussistenza degli artifici e raggiri richiesti dalla fattispecie di cui all'art. 640 c.p.; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura si limitava a riproporre le doglianze già formulate in appello, già disattese con motivazione specifica, senza una reale critica argomentata alla decisione impugnata. Con il secondo motivo deduceva la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, evidenziando che la motivazione di merito sul punto era congrua e non illogica.
Norme richiamate
La censura sulla truffa è stata reputata non specifica perché meramente reiterativa delle doglianze già respinte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato quando il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in esame in modo analitico tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non è deducibile il motivo che si limiti a riprodurre le censure già svolte in appello, senza offrire una critica specifica e argomentata della motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla sussistenza degli artifici e raggiri nella truffa deve confrontarsi con le ragioni decisorie della sentenza di merito; in difetto, il motivo è inammissibile per genericità o solo apparente specificità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità o mancanza di motivazione; è sufficiente che il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare singolarmente tutte le circostanze prospettate dalle parti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21302/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21306/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21307/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21309/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21310/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21312/2026 del 10/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →