Ordinanza n. 944/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza n. 1 del 28 maggio 2026 emessa dal Sindaco del Comune di Borgio Verezzi, limitatamente all'art. 6 lett. g), nella parte in cui vieta ai conduttori di animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, di poter accedere alle spiagge libere del litorale durante la stagione balneare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale recante il divieto di accesso dei conduttori di animali, anche muniti di museruola e/o guinzaglio, alle spiagge libere durante la stagione balneare
Esito
La controversia
L'associazione ha impugnato limitatamente l'art. 6, lett. g), dell'ordinanza sindacale n. 1 del 28 maggio 2026, contestando il divieto generalizzato di accesso alle spiagge libere con animali anche quando muniti di museruola e/o guinzaglio. Il TAR non ha esaminato i motivi di legittimità dell'ordinanza, rilevando preliminarmente che la notificazione del ricorso era stata effettuata a un indirizzo non censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).
La decisione
Il TAR ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso, assegnando alla parte ricorrente un termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per notificare nuovamente il ricorso al Comune presso gli indirizzi censiti in ReGIndE, nonché un successivo termine di dieci giorni per depositare la prova dell'avvenuta notificazione. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 9 settembre 2026. Nessuna decisione è stata adottata sulla legittimità del divieto impugnato.
Norme richiamate
art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
L'indirizzo estratto dal pubblico elenco IPA può essere utilizzato per la notificazione via PEC alle pubbliche amministrazioni soltanto quando l'amministrazione destinataria non risulti censita anche nel ReGIndE; IPA e ReGIndE non sono registri equipollenti.
art. 6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Individua il pubblico elenco al quale occorre fare riferimento, secondo l'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012, quando l'indirizzo dell'amministrazione non sia indicato nell'elenco previsto dall'art. 16, comma 12, dello stesso decreto-legge.
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dal TAR, deve essere concesso un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione irregolare o nulla.
Corte costituzionale, 9 luglio 2021, n. 148
La pronuncia è richiamata quale fondamento della formulazione dell'art. 44, comma 4, c.p.a. che impone la concessione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione.
Massime di principio
- Ai fini della notificazione via PEC degli atti processuali alle pubbliche amministrazioni, l'indirizzo estratto dall'IPA è utilizzabile soltanto quando l'amministrazione destinataria non risulti censita nel ReGIndE; i due registri non sono equipollenti.
- Quando la notificazione del ricorso amministrativo è stata effettuata a un indirizzo non censito nel ReGIndE, il giudice deve assegnare alla parte un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione, con successivo deposito della prova dell'avvenuta notifica.
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