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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39508/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna inflitta dal Tribunale di Palermo (sentenza 20/05/2020) per il reato di invasione di un alloggio di edilizia popolare (fatto accertato il 9/01/2013). Il ricorso per cassazione era fondato su due motivi: 1) violazione delle norme sul contraddittorio scritto previste dall'art. 23-bis del d.l. 28/10/2020 n.137 (convertito nella legge 18/12/2020 n.176): la ricorrente sosteneva che le conclusioni scritte del Pubblico Ministero erano state inviate tardivamente (30/03/2022) rispetto all'udienza del 6/04/2022, impedendo di presentare controdeduzioni scritte e cagionando un pregiudizio difensivo; 2) vizio di applicazione degli artt. 157 e ss. c.p. con riferimento alla prescrizione: la ricorrente deduceva che il reato era stato accertato in data 9/01/2013 e non era stata contestata una protrazione dell'occupazione oltre tale data, per cui il termine di prescrizione sarebbe già decorso (termine massimo 7 anni e 6 mesi, con sospensioni computate).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha ritenuto che l'invio delle conclusioni del Pubblico Ministero il 30/03/2022 non abbia ostacolato la possibilità della difesa di presentare controdeduzioni nei termini e, soprattutto, che la mancata trasmissione immediata non integra automaticamente lesione del diritto di difesa: occorre dimostrare un concreto pregiudizio, che nel caso di specie non è emerso perché le osservazioni del Procuratore generale non contenevano argomentazioni tali da richiedere repliche o approfondimenti non già dedotti nell'atto di appello. Sul secondo motivo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il reato di invasione di edifici è reato permanente: la protrazione cessa con l'allontanamento dell'occupante o con la sentenza di condanna di primo grado; nel caso concreto la permanenza è cessata con la sentenza di condanna di primo grado del 20/05/2020 e da quel momento prende a decorrere il termine di prescrizione, che non era quindi scaduto. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese e a una somma a titolo di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 23-bis del decreto-legge 28/10/2020, n.137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18/12/2020, n.176)

    regola il contraddittorio scritto in appello: il pubblico ministero formula conclusioni entro il decimo giorno antecedente l'udienza; la cancelleria le trasmette ai difensori; questi possono presentare controdeduzioni entro il quinto giorno antecedente l'udienza. La Corte ha ritenuto che la mancata trasmissione immediata non sia di per sé lesiva del diritto di difesa senza la dimostrazione di un concreto pregiudizio

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    norma richiamata dal primo motivo in relazione ai termini e alle modalità di formazione degli atti nel procedimento di appello; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata inosservanza rilevante senza prova del pregiudizio

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c), c.p.p.

    criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: lett. b) relativo a violazione di legge in senso sostanziale e procedurale (qui prospettata sul punto della prescrizione), lett. c) relativo a vizi di motivazione o inosservanza di norme procedurali (qui prospettata sul punto della trasmissione delle conclusioni del PM). La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati

  • art. 157 e ss. c.p. (richiamati)

    richiamati dalla ricorrente in relazione agli effetti della condanna; la Corte ha invece applicato la nozione di reato permanente prevista dalla giurisprudenza, il che incide sulla decorrenza della prescrizione

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    disposizione che autorizza la condanna alle spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda

  • giurisprudenza di Sez. 2 (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino)

    principio secondo il quale la mancata o non immediata trasmissione delle conclusioni del PM ai difensori non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa: è necessario che la parte dimostri il concreto pregiudizio

  • giurisprudenza di Sez. 2 (Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano)

    principio secondo cui il delitto di invasione di terreni o edifici ha natura permanente: la protrazione cessa con l'allontanamento o con la sentenza di condanna di primo grado; la prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza o dalla sentenza di condanna

Massime di principio

  • La tardiva o non immediata trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero ai difensori, pur essendo una violazione formale dell'art. 23-bis, non determina automaticamente nullità o lesione del diritto di difesa: chi la deduce deve dimostrare un concreto pregiudizio materiale o difensivo, ossia che le argomentazioni del PM richiedevano repliche nuove o approfondimenti non già prevedibili dall'atto di impugnazione
  • Negli appelli celebrati con le forme del contraddittorio scritto, la tempestività delle controdeduzioni va valutata insieme al contenuto delle conclusioni del PM: se queste non sviluppano argomentazioni sostanzialmente nuove o complesse, l'assenza di tempo utile per repliche scritte difficilmente configura un pregiudizio
  • Per i reati permanenti (come l'invasione di edifici quando l'occupazione si protrae nel tempo), la prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza o, per la prosecuzione dopo una condanna di primo grado, dalla pronuncia di condanna stessa; quindi la semplice data dell'accertamento iniziale non basta a far decorrere irrevocabilmente la prescrizione se l'illecito è proseguito
  • Chi deduce la prescrizione deve comprovare che non vi è stata alcuna prosecuzione o protrazione del comportamento lesivo oltre la data indicata: in mancanza di tale prova, la declaratoria di prescrizione non è automatica
  • In fase di impugnazione in Cassazione la valutazione formale dei termini processuali è integrata dal principio della rilevanza del pregiudizio concreto: le censure meramente formali senza dimostrazione dell'effettivo pregiudizio alla difesa sono destinate a essere rigettate
  • Quando si impugna per violazione di termini di comunicazione di atti (es. conclusioni del PM), è utile documentare tempestivamente la molestia subita (ad esempio richiesta di rinvio o istanze di integrazione del contraddittorio) per poter dimostrare il danno procedurale

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