Cassazione Civile, Ordinanza n. 18309/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e altre imposte relativo all’anno d’imposta 1998, emesso nei confronti di una società in accomandita semplice e, per partecipazione, dei soci, in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti. Dopo un primo contenzioso, la sentenza d’appello era stata cassata con rinvio per violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci. Riassunto il giudizio, la commissione tributaria regionale del rinvio aveva rigettato le domande dei contribuenti e dichiarato inammissibile l’appello. In cassazione ricorrevano soltanto due soci, affidandosi a tre motivi, mentre l’Amministrazione resisteva con controricorso. Tuttavia, la Corte ha rilevato preliminarmente la mancata integrità del contraddittorio, perché il ricorso per cassazione era stato proposto solo dai soci e non anche dalla società; disposta l’integrazione del contraddittorio, la notifica alla società non era andata a buon fine e, quanto alla notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presso il socio accomandatario, mancava prova del perfezionamento, poiché non risultava depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito.
La decisione
La Corte ha ritenuto non rituale l’integrazione del contraddittorio disposta in precedenza, per mancata prova del perfezionamento della notificazione alla società e al socio accomandatario. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente e con applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
il socio accomandatario è richiamato come solidalmente responsabile dei debiti sociali, con conseguente possibilità di notificazione nei suoi confronti ai fini dell'integrazione del contraddittorio
la notificazione eseguita secondo tale disciplina richiede prova del suo perfezionamento, non essendo sufficiente il mero deposito di un atto privo dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se previsto dalla norma
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Quando il litisconsorzio è necessario, il ricorso per cassazione deve essere proposto da tutte le parti del rapporto sostanziale inscindibile; la mancata partecipazione di una parte necessaria comporta l'inammissibilità se l'integrazione del contraddittorio non è validamente perfezionata.
- La prova del perfezionamento della notificazione effettuata ai fini dell'integrazione del contraddittorio incombe sulla parte ricorrente: non basta il deposito dell'atto di notifica, occorrendo la documentazione che attesti l'avvenuta ricezione o il completamento della procedura notificatoria.
- La notificazione ex art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti, inclusa la prova della raccomandata informativa; in mancanza di tale prova, la notifica non può considerarsi perfezionata ai fini processuali.
- Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese secondo soccombenza e, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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