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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22247/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Nel giudizio a quo un giudice di pace aveva accolto la domanda di pagamento proposta da un medico veterinario per prestazioni di cura rese su un animale domestico, condannando la proprietaria dell'animale al pagamento di euro 930,00. La soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: con il primo deduceva violazione di norme processuali e dell'art. 111 Cost., sostenendo che, in causa di valore inferiore a euro 1.100,00, le sarebbe dovuta essere consentita la costituzione personale e che il giudice aveva erroneamente dichiarato la sua contumacia nonostante un deposito di memoria; lamentava inoltre che fosse stata considerata tempestiva una memoria ex art. 320 c.p.c. depositata tardivamente dalla parte attrice. Con il secondo motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo e cattiva valutazione delle risultanze processuali, assumendo che la decisione si fosse basata su prove articolate tardivamente in memoria istruttoria e comunque non ammissibili se non conseguenti alle difese avversarie. Con il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 116 c.p.c., censurando il mancato prudente apprezzamento delle prove. Con il quarto motivo lamentava vizio di motivazione, errata ricostruzione dei fatti e omessa risposta a quesiti tecnici e contestazioni formulate in giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo che la sentenza impugnata fosse stata depositata nel 2019 e quindi soggetta all'art. 339 c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006: per le sentenze del giudice di pace pubblicate dopo il 2 marzo 2006, l'impugnazione è l'appello, mentre il ricorso per cassazione resta ammissibile solo nei limiti dei motivi che, nel regime previgente, consentivano il ricorso in cassazione avverso le decisioni secondo equità. Poiché nel caso concreto il mezzo corretto era l'appello e non il ricorso per cassazione, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e, ai sensi del DPR n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, è stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata in tema di costituzione personale e difesa in giudizio

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata

  • art. 320 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la tempestività della memoria istruttoria e l'ammissibilità delle richieste istruttorie

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione del giusto processo

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per lamentare il preteso mancato prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di pace

  • art. 339 c.p.c.

    la Corte afferma che, per le sentenze del giudice di pace pubblicate dal 2 marzo 2006 in poi, il mezzo ordinario di impugnazione è l'appello; il ricorso per cassazione è esperibile solo nei limiti previsti per le decisioni secondo equità nel regime previgente

  • d.lgs. n. 40 del 2006

    richiamato quale testo che ha novellato l'art. 339 c.p.c. rendendo applicabile il nuovo regime di impugnazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale per la definizione accelerata del ricorso

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato in relazione alla possibilità di definizione in camera di consiglio

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Le sentenze del giudice di pace pubblicate dopo il 2 marzo 2006 sono, di regola, appellabili; il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto fuori dai limiti residui previsti dall'art. 339 c.p.c. nel testo novellato.
  • Quando il mezzo di impugnazione corretto è l'appello, la proposizione del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito o processuali.
  • Nei giudizi in cui il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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