Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20380/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta societaria per distrazione e per bancarotta fraudolenta documentale (tipo "generico"). Le censure contestavano: 1) la qualificazione come operazione distrattiva della cessione del ramo d'azienda senza che fosse provato l'omesso pagamento del corrispettivo; 2) il travisamento della prova in relazione alla testimonianza del finanziere Budelli e la carenza di accertamenti bancari sul versamento; 3) la mancanza del dolo specifico per la bancarotta documentale, deducendo buona fede dei Chiarolanza e attribuendo la tenuta delle scritture a un quarto soggetto (Curti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo i motivi generici, aspecifici e non idonei a disarticolare la motivazione di merito. La sentenza di appello è implicitamente confermata: i fatti (doppia cessione del ramo d'azienda senza riscontro di pagamento, immediata cessione di quote tra soggetti cointeressati, denuncia di furto delle scritture ritenuta falsa, mancata consegna della contabilità al curatore) costituiscono indici di fraudolenza e di dolo per la bancarotta distrattiva e documentale. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (legge fall.) artt. 216, 219, 223

    art. 216, comma 1, n. 1; art. 219, comma 2, n. 1; art. 223, comma 1, n. 1

    Le disposizioni in tema di bancarotta fraudolenta sono state applicate nella doppia fattispecie: distrazione di beni mediante cessione di ramo d'azienda senza corrispettivo e bancarotta documentale per tenuta/occultamento delle scritture; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi di reato sulla base degli indici di fraudolenza e dell'assenza di prova della destinazione o del pagamento.

  • Codice di procedura penale

    art. 192; art. 173 disp. att.; artt. 581 e 591 (richiamati)

    Art. 192 richiamato in relazione al travisamento della prova; art. 173 disp. att. cod. proc. pen. limita l'enunciazione dei motivi; la Corte sottolinea i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso (necessità di trascrivere/inserire integralmente deposizioni contestate).

  • Codice penale

    Richiamati in relazione alla responsabilità in concorso e alla imputazione soggettiva (concorso di persone), la sentenza discute il dolo e la partecipazione ai reati contestati.

  • Disposizioni emergenziali e processuali

    art. 23 comma 8 d.l. 127/2020 (e successive proroghe e modifiche)

    Regolamenta la trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti; la Corte ha trattato i ricorsi ai sensi di tali norme (trattazione scritta).

  • Codice di procedura penale - sanzioni processuali

    art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende per i ricorsi ritenuti infondati/colpevoli.

Massime di principio

  • La cessione di un ramo d'azienda non è neutra in astratto: se non è provato il pagamento del corrispettivo e l'operazione lascia la società cedente "scatola vuota", essa può assumere rilevanza distrattiva ai fini della bancarotta fraudolenta.
  • Indici di fraudolenza utili ad accertare il dolo includono: operazioni ingiustificate sotto il profilo economico, trasferimenti immediati tra soggetti con cointeressi, clausole contrattuali anomale che agevolano l'impunità e l'assenza di tracce di pagamento nella curatela/fonte bancaria.
  • Per contestare in Cassazione la valutazione probatoria occorre specificità e dimostrare che l'eliminazione di un elemento probatorio sarebbe idonea a disarticolare l'intero convincimento: censure generiche o basate su estratti di deposizioni non autosufficienti sono inammissibili.
  • In tema di bancarotta documentale, la denuncia di furto successivamente integrata e ritenuta falsa dai giudici rappresenta un forte indice del dolo specifico volto a rendere impossibile la ricostruzione della contabilità e quindi a pregiudicare i creditori.
  • L'amministratore non è esonerato dalla responsabilità per la corretta tenuta e conservazione delle scritture anche se delega ad esperti: sussiste una presunzione semplice di responsabilità che può essere superata solo con prova rigorosa e specifica della vigilanza e dell'inesistenza di alterazioni.
  • In appellate and cassation practice, i ricorsi devono essere redatti con completezza documentale (integrale trascrizione di deposizioni contestate) e con motivazione specifica; altrimenti si rischia l'inammissibilità e l'addebito delle spese e delle sanzioni processuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.