Cassazione Penale, Sentenza n. 20380/2023 del 12/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta societaria per distrazione e per bancarotta fraudolenta documentale (tipo "generico"). Le censure contestavano: 1) la qualificazione come operazione distrattiva della cessione del ramo d'azienda senza che fosse provato l'omesso pagamento del corrispettivo; 2) il travisamento della prova in relazione alla testimonianza del finanziere Budelli e la carenza di accertamenti bancari sul versamento; 3) la mancanza del dolo specifico per la bancarotta documentale, deducendo buona fede dei Chiarolanza e attribuendo la tenuta delle scritture a un quarto soggetto (Curti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo i motivi generici, aspecifici e non idonei a disarticolare la motivazione di merito. La sentenza di appello è implicitamente confermata: i fatti (doppia cessione del ramo d'azienda senza riscontro di pagamento, immediata cessione di quote tra soggetti cointeressati, denuncia di furto delle scritture ritenuta falsa, mancata consegna della contabilità al curatore) costituiscono indici di fraudolenza e di dolo per la bancarotta distrattiva e documentale. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge fallimentare (legge fall.) artt. 216, 219, 223
art. 216, comma 1, n. 1; art. 219, comma 2, n. 1; art. 223, comma 1, n. 1
Le disposizioni in tema di bancarotta fraudolenta sono state applicate nella doppia fattispecie: distrazione di beni mediante cessione di ramo d'azienda senza corrispettivo e bancarotta documentale per tenuta/occultamento delle scritture; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi di reato sulla base degli indici di fraudolenza e dell'assenza di prova della destinazione o del pagamento.
art. 192; art. 173 disp. att.; artt. 581 e 591 (richiamati)
Art. 192 richiamato in relazione al travisamento della prova; art. 173 disp. att. cod. proc. pen. limita l'enunciazione dei motivi; la Corte sottolinea i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso (necessità di trascrivere/inserire integralmente deposizioni contestate).
Richiamati in relazione alla responsabilità in concorso e alla imputazione soggettiva (concorso di persone), la sentenza discute il dolo e la partecipazione ai reati contestati.
Disposizioni emergenziali e processuali
art. 23 comma 8 d.l. 127/2020 (e successive proroghe e modifiche)
Regolamenta la trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti; la Corte ha trattato i ricorsi ai sensi di tali norme (trattazione scritta).
Codice di procedura penale - sanzioni processuali
art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)
Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende per i ricorsi ritenuti infondati/colpevoli.
Massime di principio
- La cessione di un ramo d'azienda non è neutra in astratto: se non è provato il pagamento del corrispettivo e l'operazione lascia la società cedente "scatola vuota", essa può assumere rilevanza distrattiva ai fini della bancarotta fraudolenta.
- Indici di fraudolenza utili ad accertare il dolo includono: operazioni ingiustificate sotto il profilo economico, trasferimenti immediati tra soggetti con cointeressi, clausole contrattuali anomale che agevolano l'impunità e l'assenza di tracce di pagamento nella curatela/fonte bancaria.
- Per contestare in Cassazione la valutazione probatoria occorre specificità e dimostrare che l'eliminazione di un elemento probatorio sarebbe idonea a disarticolare l'intero convincimento: censure generiche o basate su estratti di deposizioni non autosufficienti sono inammissibili.
- In tema di bancarotta documentale, la denuncia di furto successivamente integrata e ritenuta falsa dai giudici rappresenta un forte indice del dolo specifico volto a rendere impossibile la ricostruzione della contabilità e quindi a pregiudicare i creditori.
- L'amministratore non è esonerato dalla responsabilità per la corretta tenuta e conservazione delle scritture anche se delega ad esperti: sussiste una presunzione semplice di responsabilità che può essere superata solo con prova rigorosa e specifica della vigilanza e dell'inesistenza di alterazioni.
- In appellate and cassation practice, i ricorsi devono essere redatti con completezza documentale (integrale trascrizione di deposizioni contestate) e con motivazione specifica; altrimenti si rischia l'inammissibilità e l'addebito delle spese e delle sanzioni processuali.
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