Cassazione Penale, Sentenza n. 32629/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 24/05/2022 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: dichiarata nullità della contestazione supplettiva nei confronti di Barbarino, rideterminate le pene per i tre imputati e riconosciute a Borgia talune attenuazioni (beneficio della non menzione). I ricorrenti deducevano, tra l'altro: per Marino il mancato riconoscimento del legittimo impedimento (detenzione domiciliare) e vizi di motivazione circa il ruolo e la responsabilità penale, mancanza dell'elemento soggettivo e richiesta di riconoscimento del concorso di minima entità; per Barbarino nullità per omessa/irregolare notifica del decreto che dispone il giudizio, inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato rese al curatore, mancata considerazione delle testimonianze a favore e dell'ipotesi di "bancarotta riparata" o, comunque, derubricazione; per Borgia vizi di motivazione sull'attribuzione di responsabilità (sarebbe stata imprenditrice autonoma, non mera beneficiaria/compagna) e richiesta del riconoscimento della "bancarotta riparata" per i contratti preliminari e atti posti in essere prima del fallimento.
La decisione
La Cassazione ha accolto soltanto il ricorso di Luigi Marino: la sentenza è stata annullata senza rinvio nei suoi confronti per la nullità derivante dal mancato riconoscimento del legittimo impedimento (detenzione domiciliare) e dalla mancata traduzione/rinvio, per cui gli atti a suo carico si dichiarano nulli. I ricorsi di Francesco Barbarino e Maria Borgia sono stati respinti (Barbarino) o dichiarati infondati/inammissibili (Borgia in parte): la decisione di merito che li condannava (con le modifiche già operate dalla Corte d'Appello) è stata confermata. In sintesi: accoglimento parziale limitato al ricorrente Marino; conferma delle statuizioni di merito per Barbarino e Borgia.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notificazione al difensore di fiducia; nel caso concreto la consegna del decreto al difensore è stata ritenuta idonea a determinare conoscenza dell'atto, tale da configurare una nullità a regime intermedio quando la notifica al domicilio era difettosa
art. 22 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Disciplina l'autorizzazione per l'allontanamento del detenuto agli effetti della comparizione; la Corte di legittimità richiama le Sezioni Unite (Costantino) secondo cui lo stato di detenzione domiciliare comunicato integra un impedimento legittimo che impone il rinvio o la traduzione salvo inequivoca rinuncia dell'imputato
Regola i termini di deducibilità delle nullità processuali; la Corte ha richiamato la distinzione tra nullità a regime intermedio e limiti temporali per la loro deduzione
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
Norma sulla notificazione al domicilio eletto; richiamata nella disamina circa la corretta modalità di notifica e la sua influenza sulla validità degli atti
Prevede garanzie per l'escussione della persona offesa/testimone; la Corte ha esaminato se le dichiarazioni del coimputato rese al curatore fossero soggette a tali garanzie o potessero essere utilizzate come prova
artt. 216 e 223, legge fallimentare
Norme sul reato di bancarotta (distrattiva e fraudolenta): la responsabilità si basa sulle funzioni concrete esercitate; la Corte ha valutato l'esistenza della distrazione e l'eventuale "bancarotta riparata" alla luce della giurisprudenza
art. 219, comma 1, legge fallimentare
Prevede circostanze aggravanti speciali in materia fallimentare; rilevante per la qualificazione della contestazione supplettiva e per la determinazione dei termini di prescrizione
Riguardano causalità e concorso di persone nel reato; invocate per discutere l'elemento soggettivo e la partecipazione autonoma o di mera collaborazione di Marino
Riguardano le circostanze attenuanti e la determinazione della pena; richiamati nella doglianza di Marino sul mancato riconoscimento del concorso di minima entità e sulla misura della pena
art. 6 Convenzione EDU (diritto a un equo processo)
Invocata rispetto all'utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato e al diritto di difesa; la Corte valuta compatibilità tra utilizzabilità di tali dichiarazioni e diritto di esame dell'imputato
art. 191 e 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai mezzi di prova e alla correttezza del procedimento; utilizzati dai difensori per contestare l'impiego di mezzi probatori atipici
Massime di principio
- Il legittimo impedimento di un imputato ristretto (anche agli arresti domiciliari) comunicato al giudice costituisce impedimento assoluto: il giudice deve disporre il rinvio o la traduzione, salvo inequivoca rinuncia dell'imputato; l'omessa adozione di tali misure determina nullità degli atti e della sentenza
- Le irregolarità di notifica al domicilio dichiarato possono configurare una nullità a regime intermedio: la notificazione al difensore di fiducia spesso è idonea a valere come conoscenza dell'atto, ma l'eccezione va tempestivamente dedotta entro i termini processuali previsti
- Per la "bancarotta riparata" è richiesto che la reintegrazione del patrimonio sia completa ed avvenga prima della soglia cronologica rilevante (ammissione al concordato o dichiarazione di fallimento): l'onere della prova della riparazione incombe su chi la invoca
- La qualificazione come amministratore di fatto si basa sulle concrete funzioni e sul ruolo esercitato nella gestione societaria, non sulle mere qualifiche formali; testimonianze concordi e struttura del gruppo societario pesano significativamente nella valutazione
- Le dichiarazioni rese da un coimputato al curatore possono essere utilizzate se non sussistono le condizioni di inutilizzabilità previste dalla giurisprudenza, ma il loro impatto probatorio va valutato nel contesto complessivo del materiale raccolto: la prova illegittimamente acquisita determina annullamento solo se ha avuto effetto determinante sul convincimento del giudice
- Le eccezioni processuali debbono essere sollevate nel momento processuale corretto: questioni di nullità che riguardano la fase precedente al giudizio devono essere dedotte tempestivamente, pena l'inammissibilità o la decadenza
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