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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23622/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente, già destinatario di sentenze di condanna per reati in materia di stupefacenti, aveva chiesto in sede esecutiva, ex art. 671 c.p.p., il riconoscimento della continuazione tra più condanne, sostenendo che le diverse detenzioni di sostanze stupefacenti fossero espressione di un medesimo disegno criminoso. Il giudice dell’esecuzione ha negato il beneficio osservando che le condotte, pur omogenee quanto alla detenzione di stupefacenti, erano eterogenee per tempo, contesto territoriale e tipologia di sostanza, e non risultavano sorrette da un’unica programmazione criminosa, ma da scelte occasionali. Con il ricorso per cassazione la difesa ha censurato tale diniego, prospettando vizi di motivazione e illegittimità della valutazione esecutiva; la Corte rileva però che le censure si risolvono in doglianze di merito, reiterative di profili già esaminati e non confrontate con la motivazione del provvedimento impugnato. È stato inoltre depositato tardivamente un atto di memoria, ritenuto comunque reiterativo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non fossero consentite in sede di legittimità perché volte a ottenere una diversa lettura dei fatti e perché manifestamente infondate. Ha confermato la correttezza del diniego della continuazione, ribadendo che l’unicità del disegno criminoso non può essere desunta dalla sola omogeneità dei reati, dal contesto o da una generica propensione a delinquere, e che grava sul condannato l’onere di allegare specifici elementi sintomatici della programmazione unitaria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Norma che consente in sede esecutiva di chiedere il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati; richiede la verifica dell’unicità del disegno criminoso e non attribuisce un beneficio automatico dalla mera reiterazione di reati analoghi.

  • art. 81 cpv. c.p.

    L’istituto della continuazione presuppone che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali; non basta un generico programma di vita delinquenziale o il mero fine di procurarsi denaro.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in fase esecutiva, richiede la prova di un programma criminoso unitario preesistente, non essendo sufficiente la mera omogeneità dei reati o la loro serialità.
  • La nozione di medesimo disegno criminoso non coincide con un generico programma di vita incline al reato o con una tendenza abituale a delinquere: occorre che i reati successivi siano stati almeno delineati nelle loro linee essenziali sin dall’inizio.
  • Il solo fine di reperire denaro illecitamente è un movente troppo generico per fondare la continuazione, se non è supportato da specifici elementi sintomatici di una preventiva ideazione unitaria.
  • Sul condannato che invoca la continuazione grava l’onere di allegare elementi concreti a sostegno dell’unitarietà del disegno criminoso; in mancanza, il beneficio non può essere riconosciuto automaticamente.
  • In cassazione non è consentita la rilettura del compendio fattuale né la proposta di una diversa ricostruzione dei fatti più plausibile rispetto a quella adottata dal giudice di merito; sono inammissibili censure che si traducano in mera rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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