Cassazione Penale, Sentenza n. 24603/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Vicenza (delibera ex art. 444 c.p.p.) che aveva applicato la pena concordata per il reato previsto dall'art. 497-bis cod. pen. (ritenuta la fattispecie meno grave del primo comma) con riferimento a una carta d'identità valida per l'espatrio falsa. Il Procuratore Generale ha dedotto: 1) erronea qualificazione giuridica, perché il possesso di una carta d'identità recante la foto del possessore ma con false generalità integra invece la fattispecie autonoma del secondo comma dell'art. 497-bis (previa contraffazione del documento da parte del detentore); 2) erronea applicazione della legge penale nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il consolidato orientamento che considera il secondo comma dell'art. 497-bis un reato autonomo rispetto al primo comma, posto che la condotta di aver previamente contraffatto il documento costituisce elemento costitutivo del reato e non mera circostanza. Perciò la fattispecie contestata è stata ricondotta al secondo comma dell'art. 497-bis. Assorbito il secondo motivo, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza per il prosieguo del procedimento secondo la corretta qualificazione giuridica.
Norme richiamate
La norma distingue tra il mero possesso di un documento falso (primo comma) e la previa contraffazione da parte del detentore (secondo comma). Il secondo comma costituisce reato autonomo e più grave, perché la partecipazione alla fabbricazione del documento è elemento costitutivo del reato.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento) con la possibile pronuncia del giudice sulla base dell'accordo; la sentenza impugnata era resa in base a questa procedura.
art. 61, primo comma, n. 2 cod. pen.
Norma richiamata nella contestazione originaria come circostanza da considerare ai fini della determinazione della pena; la sua incidenza concreta può variare a seguito della nuova qualificazione del reato.
Previsione procedurale emergenziale relativa alla possibilità di requisitoria scritta e alla disciplina della discussione orale in Cassazione; qui utilizzata per la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito dei motivi di ricorso per cassazione; il Procuratore Generale ha articolato il ricorso nei limiti di tale disposizione.
Massime di principio
- Se un documento d'identità riporta la foto del possessore ma false generalità, è probabile la sussistenza del reato di cui al secondo comma dell'art. 497-bis (previa contraffazione da parte del detentore) e non del mero possesso previsto dal primo comma.
- La partecipazione del detentore alla fabbricazione o alla modifica del documento è un elemento costitutivo che giustifica una qualificazione più grave; non può essere trattato come semplice circostanza accessoria.
- Una errata qualificazione del fatto in sede di patteggiamento può determinare l'annullamento della sentenza in sede di cassazione e la rimessione degli atti al giudice di merito per il prosieguo secondo la corretta fattispecie.
- In presenza di dubbi sulla provenienza o sulla modalità di ottenimento del documento, il giudice di merito deve accertare specificamente l'eventuale partecipazione del detentore alla contraffazione prima di applicare la fattispecie del primo comma.
- La riqualificazione in sede di legittimità può incidere sulla pena applicabile e sugli istituti procedurali utilizzati (es. patteggiamento), rendendo necessario il rinvio al giudice di merito per la riformulazione della decisione.
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