Cassazione Penale, Sentenza n. 43696/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata principalmente sulla invalidità/inesistenza dell'accordo di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen.: la difesa aveva depositato un'istanza in doppia opzione (una "principale" e una "subordinata"). Il Pubblico Ministero aveva prestato consenso solo all'istanza formulata in via principale (che prevedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione con una precedente sentenza della Corte d'Appello di Trieste). Il Tribunale però ha dichiarato applicata la pena corrispondente all'opzione subordinata, per la quale non risultava il consenso del P.M., senza che si fosse perfezionato un accordo univoco. In subordine la difesa contestava anche il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, dichiarando assorbente il profilo relativo all'inesistenza del patto di applicazione della pena. Ha constatato che l'accordo si era formato solo sulla proposta principale (con consenso del P.M.), mentre il Tribunale ha applicato la diversa opzione subordinata priva del consenso necessario, per cui mancavano i requisiti processuali richiesti dagli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. L'inesistenza del patto ha inciso sull'intera decisione; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono rimessi al Tribunale di Udine per il prosieguo.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
L'applicazione della pena mediante accordo tra imputato e P.M. richiede un accordo specifico e univoco; il giudice verifica solo la legalità e la congruità della pena e non può applicare un'intesa diversa da quella effettivamente perfezionata con il consenso del P.M.
Il giudice, prima di pronunciarsi sull'accordo, deve accertare l'assenza di elementi idonei a determinare il proscioglimento; la verifica è preventiva rispetto all'applicazione della pena concordata.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che incrimina la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; nella vicenda era la norma dell'imputazione per i fatti contestati.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 21099 del 26/03/2013
Principio richiamato secondo cui l'accordo di applicazione della pena deve essere univocamente identificabile e non può essere sostituito dal giudice con una diversa opzione non concordata dalle parti.
Massime di principio
- L'accordo ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. è valido solo se è chiaro e univoco: se il P.M. presta consenso a una sola opzione, il giudice non può sostituirla con una diversa opzione non concordata.
- Se il giudice rifiuta l'accordo formulato dalle parti, non può autonomamente applicare una proposta alternativa non accettata dal P.M.; in tal caso l'accordo non si perfeziona e la decisione che si fonda su di esso è annullabile in cassazione.
- Il riconoscimento del vincolo della continuazione richiede un'adeguata motivazione basata su elementi fattuali (natura, modalità, identità dell'acquirente, prossimità temporale, ecc.); la mera affermazione senza specifiche circostanze può non essere sufficiente.
- In presenza di un errore procedurale sull'esistenza dell'accordo, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio se l'errore viziava l'intera decisione, rimettendo gli atti al giudice competente per il prosieguo.
- Difesa e P.M. devono custodire scrupolosamente la documentazione dell'intesa (specificando l'opzione scelta) per evitare contestazioni sulla perfezione dell'accordo; eventuali opzioni alternative devono essere chiaramente disciplinate o acconsentite dal P.M.
- In casi analoghi è preferibile, se possibile, prima della pronuncia del giudice ottenere l'esplicita conferma scritta del consenso del P.M. all'opzione che si intende vedere applicata.
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