Cassazione Penale, Sentenza n. 34937/2025 del 27/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per i reati di contraffazione e ricettazione (artt. 474 e 648 c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: 1) incompetenza territoriale sostenendo che l'attività produttiva era a Prato (Toscana) e quindi il giudice competente fosse diverso; 2) vizio di motivazione e illegittima valutazione della recidiva; 3) omissione di applicazione del regime di continuazione (art. 81 c.p. - continuazione esterna); 4) insufficienza probatoria rispetto al capo n.16, poiché il laboratorio era di piccole dimensioni e incompatibile con commercio su larga scala.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi reiterativi o manifestamente infondati. Sul merito procedurale e probatorio ha motivato: - la competenza territoriale è stata correttamente individuata secondo l'art. 9 c.p.p. (luogo dell'ultima parte dell'azione), e nel caso di ricettazione la sede del sequestro della merce contraffatta può determinare la competenza in assenza di elementi certi di ricezione altrove; - le valutazioni di responsabilità (anche sulla base di conversazioni telefoniche e del successivo sequestro di altra merce) sono frutto di una valutazione di merito adeguatamente motivata e non sindacabile in Cassazione salvo vizi; - il riconoscimento della recidiva è stato adeguatamente motivato in base alla pericolosità sociale e ai fatti successivi; - la questione della continuazione non poteva essere esaminata perché non formulata come motivo di appello conforme ai requisiti di legge (ex art. 585, comma 4 c.p.p.) e mancavano le sentenze definitive rilevanti. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Norma incriminatrice relativa alla produzione/commercializzazione di prodotti contraffatti; la condanna per tale reato è stata confermata dai giudici di merito sulla base degli elementi probatori raccolti.
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione; la Corte ha considerato che, in assenza di prove certe di ricezione in altro luogo, l'ultima fase dell'azione (sequestro della merce) determina la competenza territoriale.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione). Il ricorso è stato ritenuto ripetitivo o manifestamente infondato ai sensi di tali disposizioni.
art. 9 cod. proc. pen., comma 1
Stabilisce che la competenza territoriale si determina in base al luogo dell'ultima azione nel reato continuato o composto; applicata per individuare il foro competente nel reato di ricettazione in presenza del sequestro nel territorio pugliese.
art. 81 cpv. cod. pen.
Riferimento al regime della continuazione (c.d. continuazione esterna). La Corte ha ritenuto che la richiesta non fosse stata offerta nei modi e nei tempi richiesti in sede di appello, quindi non assumibile in Cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale usata per riassumere i motivi di ricorso; qui il ricorso è stato presentato con motivi riassunti ai sensi di tale disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende (euro 3.000).
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Richiama la necessità che motivi nuovi in appello, quali la richiesta di continuazione rispetto a sentenze irrevocabili successive, siano formulati come nuovi motivi e corredati delle sentenze definitive rilevanti; la mancata osservanza ha reso inammissibile la valutazione della continuazione.
Sez. 2, n. 17077 del 08/02/2011 (Biscaro)
Giurisprudenza citata per sostenere che la questione della continuazione non può essere decisa in appello se non adeguatamente proposta nei motivi; rafforza il principio applicato nel caso.
Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024 (D'Antoni)
Giurisprudenza recente richiamata per specificare i requisiti di ammissibilità della richiesta di continuazione in appello (motivazione nuova e produzione delle sentenze definitive).
Massime di principio
- La competenza territoriale penale è determinata dal luogo dell'"ultima parte" dell'azione; nel reato di ricettazione il sequestro della merce nel territorio può stabilire la competenza se non vi sono elementi certi di ricezione altrove.
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito (appello e primo grado) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se sono supportate da una motivazione logica e da elementi probatori validi; la Corte di legittimità verifica la correttezza della motivazione, non riconsidera i fatti ex novo.
- Motivi già proposti e respinti in appello non devono essere reiterati in Cassazione se non con nuovi profili: ricorsi manifestamente reiterativi o infondati vanno dichiarati inammissibili.
- Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione adeguata sulla pericolosità sociale e sugli antecedenti; se il giudice di merito fornisce argomentazioni puntuali, la Cassazione le riterrà valide.
- La richiesta di applicazione della continuazione (anche 'esterna') deve essere proposta tempestivamente e con i requisiti formali previsti (motivo di appello specifico e produzione delle sentenze irrevocabili rilevanti); altrimenti il vizio è irrimediabile in sede di impugnazione tardiva.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato non solo alle spese ma anche al versamento alla Cassa delle ammende; quindi valutare attentamente la fondatezza e la novità dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
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