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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34937/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per i reati di contraffazione e ricettazione (artt. 474 e 648 c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: 1) incompetenza territoriale sostenendo che l'attività produttiva era a Prato (Toscana) e quindi il giudice competente fosse diverso; 2) vizio di motivazione e illegittima valutazione della recidiva; 3) omissione di applicazione del regime di continuazione (art. 81 c.p. - continuazione esterna); 4) insufficienza probatoria rispetto al capo n.16, poiché il laboratorio era di piccole dimensioni e incompatibile con commercio su larga scala.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi reiterativi o manifestamente infondati. Sul merito procedurale e probatorio ha motivato: - la competenza territoriale è stata correttamente individuata secondo l'art. 9 c.p.p. (luogo dell'ultima parte dell'azione), e nel caso di ricettazione la sede del sequestro della merce contraffatta può determinare la competenza in assenza di elementi certi di ricezione altrove; - le valutazioni di responsabilità (anche sulla base di conversazioni telefoniche e del successivo sequestro di altra merce) sono frutto di una valutazione di merito adeguatamente motivata e non sindacabile in Cassazione salvo vizi; - il riconoscimento della recidiva è stato adeguatamente motivato in base alla pericolosità sociale e ai fatti successivi; - la questione della continuazione non poteva essere esaminata perché non formulata come motivo di appello conforme ai requisiti di legge (ex art. 585, comma 4 c.p.p.) e mancavano le sentenze definitive rilevanti. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Norma incriminatrice relativa alla produzione/commercializzazione di prodotti contraffatti; la condanna per tale reato è stata confermata dai giudici di merito sulla base degli elementi probatori raccolti.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione; la Corte ha considerato che, in assenza di prove certe di ricezione in altro luogo, l'ultima fase dell'azione (sequestro della merce) determina la competenza territoriale.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione). Il ricorso è stato ritenuto ripetitivo o manifestamente infondato ai sensi di tali disposizioni.

  • art. 9 cod. proc. pen., comma 1

    Stabilisce che la competenza territoriale si determina in base al luogo dell'ultima azione nel reato continuato o composto; applicata per individuare il foro competente nel reato di ricettazione in presenza del sequestro nel territorio pugliese.

  • art. 81 cpv. cod. pen.

    Riferimento al regime della continuazione (c.d. continuazione esterna). La Corte ha ritenuto che la richiesta non fosse stata offerta nei modi e nei tempi richiesti in sede di appello, quindi non assumibile in Cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale usata per riassumere i motivi di ricorso; qui il ricorso è stato presentato con motivi riassunti ai sensi di tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende (euro 3.000).

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiama la necessità che motivi nuovi in appello, quali la richiesta di continuazione rispetto a sentenze irrevocabili successive, siano formulati come nuovi motivi e corredati delle sentenze definitive rilevanti; la mancata osservanza ha reso inammissibile la valutazione della continuazione.

  • Sez. 2, n. 17077 del 08/02/2011 (Biscaro)

    Giurisprudenza citata per sostenere che la questione della continuazione non può essere decisa in appello se non adeguatamente proposta nei motivi; rafforza il principio applicato nel caso.

  • Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024 (D'Antoni)

    Giurisprudenza recente richiamata per specificare i requisiti di ammissibilità della richiesta di continuazione in appello (motivazione nuova e produzione delle sentenze definitive).

Massime di principio

  • La competenza territoriale penale è determinata dal luogo dell'"ultima parte" dell'azione; nel reato di ricettazione il sequestro della merce nel territorio può stabilire la competenza se non vi sono elementi certi di ricezione altrove.
  • Le valutazioni di fatto del giudice di merito (appello e primo grado) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se sono supportate da una motivazione logica e da elementi probatori validi; la Corte di legittimità verifica la correttezza della motivazione, non riconsidera i fatti ex novo.
  • Motivi già proposti e respinti in appello non devono essere reiterati in Cassazione se non con nuovi profili: ricorsi manifestamente reiterativi o infondati vanno dichiarati inammissibili.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione adeguata sulla pericolosità sociale e sugli antecedenti; se il giudice di merito fornisce argomentazioni puntuali, la Cassazione le riterrà valide.
  • La richiesta di applicazione della continuazione (anche 'esterna') deve essere proposta tempestivamente e con i requisiti formali previsti (motivo di appello specifico e produzione delle sentenze irrevocabili rilevanti); altrimenti il vizio è irrimediabile in sede di impugnazione tardiva.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato non solo alle spese ma anche al versamento alla Cassa delle ammende; quindi valutare attentamente la fondatezza e la novità dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.

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