Cassazione Civile, Ordinanza n. 16286/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugna per cassazione la sola statuizione sulle spese del giudizio di appello. In particolare deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che la corte tributaria d'appello non avrebbe potuto compensare le spese limitandosi a richiamare l'inammissibilità dell'appello dell'ente riscossore, poiché anche la declaratoria di inammissibilità integra soccombenza e non costituisce, di per sé, grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione. Il giudizio originava dall'impugnazione, accolta in primo grado, di una intimazione di pagamento e delle presupposte cartelle relative a diversi tributi e diritti camerali; l'appello principale dell'agente della riscossione era stato dichiarato inammissibile per tardività, mentre l'appello incidentale del contribuente sulle spese era stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c., con compensazione delle spese del grado.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso. Ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione e afferma, nel merito, che la declaratoria di inammissibilità dell'appello costituisce una forma di soccombenza e non può, da sola, integrare un grave ed eccezionale motivo per la compensazione delle spese nel processo tributario. Cassa quindi la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il motivo è stato proposto per violazione di legge, contestando la corretta applicazione delle norme sulle spese processuali.
art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da specificare in motivazione; la sola inammissibilità dell'appello non le integra.
Richiamato come parametro generale per la compensazione delle spese, la cui applicazione non può fondarsi su una mera formula apodittica o sull'esito in rito del giudizio.
L'appello incidentale tardivo è inefficace se l'appello principale è dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel processo tributario la declaratoria di inammissibilità dell'appello configura una ipotesi di soccombenza e, di regola, non può essere valorizzata come grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite.
- La compensazione delle spese richiede una motivazione effettiva e non meramente assertiva: non è sufficiente richiamare l'esito processuale in rito senza spiegare circostanze ulteriori idonee a giustificare la deroga al principio di soccombenza.
- Quando l'appello principale è dichiarato inammissibile, l'eventuale appello incidentale tardivo resta inefficace; ai fini della regolazione delle spese la soccombenza va riferita alla parte che ha promosso il gravame principale, secondo il principio di causalità.
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