Cassazione Penale, Ordinanza n. 40299/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di truffa in relazione a pagamenti effettuati con assegni privi di copertura nel contesto di una compravendita. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per asserita erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640 c.p. anziché come insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p.; con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza del delitto di truffa. La Corte ha rilevato che entrambe le doglianze riproponevano questioni di fatto già dedotte in appello e già valutate, e che il primo motivo non era stato introdotto in modo specifico come critica alla sentenza di primo grado, con interruzione della catena devolutiva. Ha inoltre ritenuto che la Corte territoriale avesse già dato corretta e logica motivazione sulla configurabilità della truffa, valorizzando il carattere malizioso della condotta e l'idoneità degli assegni scoperti a ingenerare un affidamento ingannevole nella controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e, soprattutto, non specifici e non consentiti in sede di legittimità perché diretti a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e delle risultanze di fatto. Ha inoltre osservato che la riqualificazione invocata in insolvenza fraudolenta non scalfiva la motivazione della sentenza impugnata, che aveva correttamente ricondotto i fatti al paradigma della truffa.
Norme richiamate
Disposizione ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito per la qualificazione della condotta come truffa, in ragione dell'artificioso inganno posto in essere mediante assegni privi di copertura.
Invocato dalla difesa come qualificazione alternativa dei fatti, ma non accolto; la Corte ha escluso che la condotta dovesse essere ricondotta a insolvenza fraudolenta.
Richiamato implicitamente per il limite del sindacato di legittimità e per la necessità di motivi specifici; la Corte ha censurato doglianze che chiedevano una rivalutazione del merito.
Base implicita della declaratoria di inammissibilità per mancanza di specificità e per doglianze non consentite in cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni di fatto già dedotte e decise nei gradi di merito, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto deve essere specifica e deve essere stata devoluta nei precedenti gradi di giudizio; in mancanza, si interrompe la catena devolutiva e la doglianza non è scrutinabile in cassazione.
- La truffa può ritenersi integrata quando il pagamento con assegni privi di copertura sia inserito in una condotta maliziosa idonea a ingenerare un affidamento ingannevole nella controparte; in tal caso non è configurabile una mera insolvenza fraudolenta.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa valutazione delle risultanze processuali o un diverso apprezzamento della rilevanza probatoria, trattandosi di profili riservati al giudice di merito.
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