Ordinanza n. 1755/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: - del provvedimento del 10.11.2025, prot -OMISSIS-, successivamente notificato, con il quale il Comune di Pozzuoli, dichiara la decadenza dalla CDM, ordina lo sgombero e diffida dall’uso dei beni, ai sensi dell’art. 47, lett. f, del Codice della Navigazione; - della nota del 10.10.2025, prot. 100623, ivi richiamata e ove e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente per quanto lesivo degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Flegrea S.r.l. l’11/05/2026 e depositati in giudizio il 18/05/2026, per l’annullamento (previa sospensione dell’efficacia degli atti gravati sia con il ricorso introduttivo che con i presenti motivi aggiunti): - dell’ordinanza n. -OMISSIS- di ingiunzione di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi degli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione, a carico della società Flegrea s.r.l., (p.iva. -OMISSIS-, in persona del l.r.p.t. con sede legale in Pozzuoli (NA) al viale-OMISSIS-, per abusiva occupazione su area demaniale marittima; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente per quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso il rigetto della richiesta di proroga del termine per lo sgombero comunicata con nota del 21/4/2026 e la nota dell’8 maggio 2026 prot 63636 di accoglimento proroga termine sgombero con prescrizioni sul divieto di utilizzo dell’area tra l’altro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima, con ordine di sgombero e ripristino, nonché successiva ingiunzione di sgombero e ripristino per abusiva occupazione dell’area demaniale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 10 novembre 2025, con cui è stata dichiarata decaduta dalla concessione demaniale marittima n. 2/2011 ed è stato ordinato lo sgombero dell’area, l’asportazione dei manufatti e degli impianti e la riconsegna dei luoghi nello stato originario. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ingiunzione del 20 marzo 2026, adottata ai sensi degli artt. 54 e 1161 del Codice della navigazione, nonché gli atti relativi alla proroga del termine per lo sgombero e al divieto di utilizzo dell’area, chiedendo la sospensione cautelare. La ricorrente ha contestato, tra l’altro, la legittimità della decadenza e dell’ingiunzione, deducendo la violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza e valorizzando la presentazione di istanze di rateizzazione o definizione agevolata del debito. La decadenza era fondata sul mancato pagamento di tributi locali e canoni idrici, per un’esposizione complessiva quantificata al 9 ottobre 2025 in euro 233.779,81, comprensiva di oneri di riscossione e interessi. Nel corso del procedimento era inoltre intervenuto il sequestro penale dell’area, dei manufatti e dei materiali, con affidamento in custodia giudiziaria senza facoltà d’uso; il successivo dissequestro temporaneo era stato autorizzato esclusivamente per la rimozione delle opere e il ripristino dell’area, fino al 17 luglio 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l’ingiunzione di sgombero e ripristino fosse atto consequenziale, doveroso e vincolato rispetto alla precedente decadenza dalla concessione, la quale già conteneva l’ordine di sgombero, rimozione dei manufatti e riconsegna dell’area. Ha ritenuto inoltre che l’art. 47, lett. f), del Codice della navigazione consenta la decadenza per inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti, ricomprendendo anche il mancato pagamento dei tributi locali e dei canoni idrici. Non ha ravvisato violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, in considerazione della rilevante esposizione debitoria della concessionaria. Le mere istanze di rateizzazione o definizione agevolata non sono state ritenute sufficienti a neutralizzare la condotta inadempiente, anche perché non risultava approvato alcun piano di definizione agevolata e non risultava ancora pubblicato il relativo regolamento comunale. Il sequestro penale e il dissequestro temporaneo finalizzato alla rimozione delle opere e al ripristino dei luoghi hanno costituito ulteriori elementi del quadro fattuale considerato dal Collegio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 47, lett. f), Codice della navigazione
“l'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario […] per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti”
La disposizione costituisce base legittimante per la decadenza dalla concessione anche in caso di mancato pagamento dei tributi locali e dei canoni idrici.
artt. 54 e 1161 Codice della navigazione
Costituiscono il fondamento dell’ingiunzione di sgombero e ripristino adottata per abusiva occupazione di area demaniale marittima.
Disciplina il riferimento processuale per la domanda cautelare esaminata dal Tribunale.
Massime di principio
- Il mancato pagamento, da parte del concessionario, di tributi locali e canoni idrici può integrare un inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione o da norme di legge e regolamento, idoneo a legittimare la decadenza ai sensi dell’art. 47, lett. f), del Codice della navigazione.
- L’ingiunzione di sgombero e ripristino adottata in conseguenza della decadenza dalla concessione demaniale marittima ha natura doverosa e vincolata quando il precedente provvedimento di decadenza contenga già l’ordine di sgombero, rimozione dei manufatti e riconsegna dell’area.
- La rilevante esposizione debitoria del concessionario può rendere proporzionata e adeguata la decadenza dalla concessione demaniale marittima; la mera presentazione di istanze di rateizzazione o definizione agevolata, in assenza dell’approvazione di un piano efficace, non esclude di per sé l’inadempimento.
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