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Ordinanza

Ordinanza n. 1755/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento: - del provvedimento del 10.11.2025, prot -OMISSIS-, successivamente notificato, con il quale il Comune di Pozzuoli, dichiara la decadenza dalla CDM, ordina lo sgombero e diffida dall’uso dei beni, ai sensi dell’art. 47, lett. f, del Codice della Navigazione; - della nota del 10.10.2025, prot. 100623, ivi richiamata e ove e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente per quanto lesivo degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Flegrea S.r.l. l’11/05/2026 e depositati in giudizio il 18/05/2026, per l’annullamento (previa sospensione dell’efficacia degli atti gravati sia con il ricorso introduttivo che con i presenti motivi aggiunti): - dell’ordinanza n. -OMISSIS- di ingiunzione di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi degli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione, a carico della società Flegrea s.r.l., (p.iva. -OMISSIS-, in persona del l.r.p.t. con sede legale in Pozzuoli (NA) al viale-OMISSIS-, per abusiva occupazione su area demaniale marittima; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente per quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso il rigetto della richiesta di proroga del termine per lo sgombero comunicata con nota del 21/4/2026 e la nota dell’8 maggio 2026 prot 63636 di accoglimento proroga termine sgombero con prescrizioni sul divieto di utilizzo dell’area tra l’altro;

Giustizia amministrativa202600227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima, con ordine di sgombero e ripristino, nonché successiva ingiunzione di sgombero e ripristino per abusiva occupazione dell’area demaniale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 10 novembre 2025, con cui è stata dichiarata decaduta dalla concessione demaniale marittima n. 2/2011 ed è stato ordinato lo sgombero dell’area, l’asportazione dei manufatti e degli impianti e la riconsegna dei luoghi nello stato originario. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ingiunzione del 20 marzo 2026, adottata ai sensi degli artt. 54 e 1161 del Codice della navigazione, nonché gli atti relativi alla proroga del termine per lo sgombero e al divieto di utilizzo dell’area, chiedendo la sospensione cautelare. La ricorrente ha contestato, tra l’altro, la legittimità della decadenza e dell’ingiunzione, deducendo la violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza e valorizzando la presentazione di istanze di rateizzazione o definizione agevolata del debito. La decadenza era fondata sul mancato pagamento di tributi locali e canoni idrici, per un’esposizione complessiva quantificata al 9 ottobre 2025 in euro 233.779,81, comprensiva di oneri di riscossione e interessi. Nel corso del procedimento era inoltre intervenuto il sequestro penale dell’area, dei manufatti e dei materiali, con affidamento in custodia giudiziaria senza facoltà d’uso; il successivo dissequestro temporaneo era stato autorizzato esclusivamente per la rimozione delle opere e il ripristino dell’area, fino al 17 luglio 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l’ingiunzione di sgombero e ripristino fosse atto consequenziale, doveroso e vincolato rispetto alla precedente decadenza dalla concessione, la quale già conteneva l’ordine di sgombero, rimozione dei manufatti e riconsegna dell’area. Ha ritenuto inoltre che l’art. 47, lett. f), del Codice della navigazione consenta la decadenza per inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti, ricomprendendo anche il mancato pagamento dei tributi locali e dei canoni idrici. Non ha ravvisato violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, in considerazione della rilevante esposizione debitoria della concessionaria. Le mere istanze di rateizzazione o definizione agevolata non sono state ritenute sufficienti a neutralizzare la condotta inadempiente, anche perché non risultava approvato alcun piano di definizione agevolata e non risultava ancora pubblicato il relativo regolamento comunale. Il sequestro penale e il dissequestro temporaneo finalizzato alla rimozione delle opere e al ripristino dei luoghi hanno costituito ulteriori elementi del quadro fattuale considerato dal Collegio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 47, lett. f), Codice della navigazione

    “l'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario […] per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti”

    La disposizione costituisce base legittimante per la decadenza dalla concessione anche in caso di mancato pagamento dei tributi locali e dei canoni idrici.

  • artt. 54 e 1161 Codice della navigazione

    Costituiscono il fondamento dell’ingiunzione di sgombero e ripristino adottata per abusiva occupazione di area demaniale marittima.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina il riferimento processuale per la domanda cautelare esaminata dal Tribunale.

Massime di principio

  • Il mancato pagamento, da parte del concessionario, di tributi locali e canoni idrici può integrare un inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione o da norme di legge e regolamento, idoneo a legittimare la decadenza ai sensi dell’art. 47, lett. f), del Codice della navigazione.
  • L’ingiunzione di sgombero e ripristino adottata in conseguenza della decadenza dalla concessione demaniale marittima ha natura doverosa e vincolata quando il precedente provvedimento di decadenza contenga già l’ordine di sgombero, rimozione dei manufatti e riconsegna dell’area.
  • La rilevante esposizione debitoria del concessionario può rendere proporzionata e adeguata la decadenza dalla concessione demaniale marittima; la mera presentazione di istanze di rateizzazione o definizione agevolata, in assenza dell’approvazione di un piano efficace, non esclude di per sé l’inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAutotutela
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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