Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3653/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento con il quale la I Sottocommissione per gli esami di Avvocato “sessione 2025” istituita presso la Corte d'Appello di Milano, ha reso noto alla ricorrente la non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione, per la sessione 2025, della professione di Avvocato; del verbale di correzione della prova redatto dalla suindicata Sottocommissione; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202606159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense e relativo verbale di correzione della prova scritta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha impugnato il provvedimento con cui la I Sottocommissione per gli esami di Avvocato, sessione 2025, istituita presso la Corte d'Appello di Milano, le ha comunicato la non ammissione alla prova orale, unitamente al verbale di correzione e agli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in modo analitico tutti i motivi del ricorso; emerge tuttavia che la contestazione riguardava la valutazione dell'elaborato e la sufficienza della motivazione espressa mediante punteggio numerico. Il TAR ha inoltre rilevato, nell'elaborato, espressioni quali "scusante di cui all’art. 55, comma 2 c.p." nella rubrica del primo motivo di appello e "la scrivente difesa ritiene che l’impugnata sentenza sia illegittima", ritenendole prima facie indicative di carenze rispetto ai criteri di valutazione prefissati, tra cui il lessico giuridico.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha richiamato l'orientamento costituzionale e amministrativo secondo cui, nelle procedure comparative e negli esami abilitativi, il punteggio numerico può costituire motivazione sufficiente del giudizio della commissione, perché sintetizza la valutazione tecnico-discrezionale dell'elaborato secondo i criteri previamente stabiliti e consente la graduazione tra sufficienza e insufficienza, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore. Il giudice ha ritenuto inoltre che, a una valutazione prima facie, alcune espressioni contenute nell'elaborato non depongano per la sua sufficienza alla luce dei criteri adottati dalla commissione, sicché non è stata ravvisata una ragione cautelare per sospendere la non ammissione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base normativa della domanda di sospensione esaminata dal TAR.

  • art. 22, nono comma, r.d.l. n. 1578/1933

    È richiamato quale parametro normativo dei criteri di valutazione degli elaborati nell'esame di abilitazione forense, rispetto ai quali il punteggio numerico sintetizza il giudizio della commissione.

  • art. 55, comma 2, c.p.

    La disposizione è menzionata nell'elaborato della candidata; l'ordinanza non ne fornisce un'interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative e negli esami abilitativi, il voto numerico può integrare una motivazione sufficiente del giudizio della commissione esaminatrice quando siano stati previamente fissati criteri di massima idonei a dare significato alla graduazione del punteggio.
  • Il punteggio numerico esprime una valutazione tecnico-discrezionale complessiva dell'elaborato, distinguendo il livello di sufficienza o insufficienza e il grado di apprezzamento della prova; il sindacato giurisdizionale resta esercitabile nei limiti propri delle valutazioni tecniche e discrezionali.
  • Nella fase cautelare, elementi prima facie indicativi della non conformità dell'elaborato ai criteri di valutazione previamente stabiliti, inclusa la correttezza del lessico giuridico, possono concorrere a escludere il fumus boni iuris necessario per sospendere il giudizio di non ammissione.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.