Ordinanza n. 1272/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., rilevando che l'Amministrazione aveva consentito l'accesso a tutta la documentazione detenuta e che non risultavano ulteriori atti disponibili. Le spese sono state compensate, poiché il documento cui era stato consentito l'accesso risultava comunque già depositato nel giudizio.
Atto impugnato: silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso del 18 marzo 2026 relativa alla documentazione istruttoria sui precedenti penali e di polizia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione detentrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno l'accesso alla documentazione istruttoria relativa ai precedenti penali e di polizia richiamati nella proposta dei Carabinieri per l'adozione di un divieto di detenzione di armi e munizioni. Avverso il silenzio diniego formatosi sull'istanza, ha proposto istanza ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. L'Amministrazione, nelle more del giudizio, ha consentito l'accesso alla proposta dei Carabinieri, ritirata dal ricorrente il 4 giugno 2026; tale atto riportava anche i precedenti penali e di polizia dell'interessato. Dalla documentazione depositata è inoltre emerso che l'Amministrazione non disponeva di ulteriore documentazione relativa a tali precedenti.
Norme richiamate
Disciplina l'istanza proposta nel giudizio amministrativo contro il silenzio o il diniego sull'accesso; il giudizio diviene improcedibile quando l'Amministrazione consente l'accesso a tutta la documentazione detenuta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone e degli enti interessati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'istanza giudiziale proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l'Amministrazione consente l'accesso a tutta la documentazione effettivamente detenuta.
- L'improcedibilità dell'azione di accesso ricorre anche quando l'Amministrazione dimostri di non detenere ulteriori documenti pertinenti rispetto a quelli già ostesi.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'accesso viene consentito nelle more del giudizio ma il documento ostensibile risultava già acquisito agli atti del processo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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